Art. 751
Scelta dell’onerato
L’istanza per la scelta prevista nell’articolo 631, ultimo comma del codice civile è proposta con ricorso [Codice di procedura civile 125], che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all’onerato [Codice civile 664].
La scelta è fatta dal presidente del tribunale con decreto [Codice di procedura civile 135].
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