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Art. 747

Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari

L’autorizzazione a vendere beni ereditari [Codice civile 460, 493, 694, 703, 719, 721; Codice di procedura civile 783] si chiede con ricorso [Codice di procedura civile 125] diretto [per i mobili al pretore e per gli immobili] al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [Codice civile 456].

Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare [Codice civile 344].

Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell’articolo 739.

Se l’istanza di autorizzazione a vendere riguarda l’oggetto d’un legato di specie [Codice civile 649], il ricorso deve essere notificato al legatario.

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