Art. 747
Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari
L’autorizzazione a vendere beni ereditari [Codice civile 460, 493, 694, 703, 719, 721; Codice di procedura civile 783] si chiede con ricorso [Codice di procedura civile 125] diretto [per i mobili al pretore e per gli immobili] al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [Codice civile 456].
Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare [Codice civile 344].
Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell’articolo 739.
Se l’istanza di autorizzazione a vendere riguarda l’oggetto d’un legato di specie [Codice civile 649], il ricorso deve essere notificato al legatario.
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.