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Capo II – Dell’apposizione e della rimozione dei sigilli

Sezione I – Dell’apposizione dei sigilli

Art. 752

Giudice competente

All’apposizione dei sigilli [Codice civile 361, 705; Codice di procedura civile 770, n. 2] procede il tribunale.

Nei comuni in cui non ha sede il tribunale, i sigilli possono essere apposti, in caso d’urgenza, dal giudice di pace. Il processo verbale è trasmesso immediatamente al tribunale.

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Art. 753

Persone che possono chiedere l’apposizione

Possono chiedere l’apposizione dei sigilli:

1. l’esecutore testamentario [Codice civile 700, 705];

2. coloro che possono avere diritto alla successione [Codice civile 565];

3. le persone che coabitavano col defunto, o che al momento della morte erano addette al suo servizio, se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo;

4. i creditori.

L’istanza si propone mediante ricorso [Codice di procedura civile 125], nel quale il proponente deve dichiarare la residenza [Codice civile 43] o eleggere domicilio [Codice civile 47] nel comune in cui ha sede il tribunale.

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Art. 754

Apposizione d’ufficio

L’apposizione dei sigilli è disposta d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero [Codice di procedura civile 69, 70] nei casi seguenti:

1. se il coniuge o alcuno degli eredi è assente dal luogo;

2. se tra gli eredi vi sono minori o interdetti [Codice civile 414] e manca il tutore o il curatore;

3. se il defunto è stato depositario pubblico [Codice civile 2714], oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato.

La disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri 1 e 2, se il defunto ha disposto altrimenti con testamento.

Nel caso indicato nel numero 3 i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati, o ai locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati.

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Art. 755

Poteri del giudice

Se le porte sono chiuse, o s’incontrano ostacoli all’apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l’apposizione, il giudice può ordinare l’apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni [Codice di procedura civile 68].

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Art. 756

Custodia delle chiavi

Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finché non sia ordinata la rimozione di questi [Codice di procedura civile 762], debbono essere custodite dal cancelliere [Codice di procedura civile 58; Codice penale 349].

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Art. 757

Conservazione di testamenti e di carte

Se nel procedere all’apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il giudice provvede alla conservazione di essi.

Se non può provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale descrive la forma esterna delle carte, e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto, in presenza delle parti, fissando il giorno e l’ora in cui emetterà i provvedimenti ulteriori.

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Art. 758

Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili

Se vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all’uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale.

Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario [Codice civile 1731] a norma degli articoli 532 e seguenti.

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Art. 759

Informazioni e nomina del custode

Durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il giudice assume le informazioni che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata [Codice penale 349].

Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode [Codice di procedura civile 65].

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Art. 760

Apposizione di sigilli durante e dopo l’inventario

L’apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l’inventario [Codice di procedura civile 769] può aver luogo soltanto per gli oggetti non inventariati.

Esaurito l’inventario, non si fa luogo all’apposizione dei sigilli, salvo che l’inventario sia impugnato.

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Art. 761

Accesso nei luoghi sigillati

Il giudice o il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l’apposizione dei sigilli, finché non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell’articolo 762, salvo che il giudice disponga con decreto motivato l’accesso per urgenti motivi [Codice penale 349].

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Sezione II – Della rimozione dei sigilli

Art. 762

Termine

I sigilli non possono essere rimossi e l’inventario [Codice di procedura civile 769] non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall’apposizione [Codice di procedura civile 752], salvo che il giudice per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato [Codice di procedura civile 135].

Se alcuno degli eredi è minore non emancipato [Codice civile 390] non si può procedere alla rimozione dei sigilli finché non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale [Codice civile 346; Codice di procedura civile 78].

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Art. 763

Provvedimento di rimozione

La rimozione dei sigilli [Codice di procedura civile 764, 765, 766, 767] è ordinata con decreto dal giudice su istanza di alcuna delle persone indicate nell’articolo 753, numeri 1, 2 e 4.

Nei casi previsti nell’articolo 754 può essere ordinata anche di ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai nn. 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall’inventario.

L’istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.

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Art. 764

Opposizione

Chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli [Codice di procedura civile 763] con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice.

Il giudice fissa con decreto una udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio [Codice di procedura civile 153] entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell’opponente.

Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177], e, se ordina la rimozione, può disporre che essa sia seguita dall’inventario [Codice di procedura civile 769] e può dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione.

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Art. 765

Ufficiale procedente

La rimozione dei sigilli è eseguita dall’ufficiale che può procedere all’inventario a norma dell’articolo 769.

Se non occorre l’inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del tribunale [Codice di procedura civile 58]. Nei comuni in cui non ha sede il tribunale la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace.

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Art. 766

Avviso alle persone interessate

Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme stabilite dall’articolo 772, alle persone indicate nell’articolo 771.

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Art. 767

Alterazioni nello stato dei sigilli

L’ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.

Se trova in essi qualche alterazione, deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al giudice, il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell’inventario [Codice di procedura civile 774; Codice penale 349].

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Art. 768

Disposizione generale

Le disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione dei sigilli, salvo che la legge stabilisca altrimenti.

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