x

x

Art. 754

Apposizione d’ufficio

L’apposizione dei sigilli è disposta d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero [Codice di procedura civile 69, 70] nei casi seguenti:

1. se il coniuge o alcuno degli eredi è assente dal luogo;

2. se tra gli eredi vi sono minori o interdetti [Codice civile 414] e manca il tutore o il curatore;

3. se il defunto è stato depositario pubblico [Codice civile 2714], oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato.

La disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri 1 e 2, se il defunto ha disposto altrimenti con testamento.

Nel caso indicato nel numero 3 i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati, o ai locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.