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Art. 764

Opposizione

Chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli [Codice di procedura civile 763] con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice.

Il giudice fissa con decreto una udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio [Codice di procedura civile 153] entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell’opponente.

Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177], e, se ordina la rimozione, può disporre che essa sia seguita dall’inventario [Codice di procedura civile 769] e può dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione.

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