Art. 763
Provvedimento di rimozione
La rimozione dei sigilli [Codice di procedura civile 764, 765, 766, 767] è ordinata con decreto dal giudice su istanza di alcuna delle persone indicate nell’articolo 753, numeri 1, 2 e 4.
Nei casi previsti nell’articolo 754 può essere ordinata anche di ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai nn. 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall’inventario.
L’istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.
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