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Art. 762

Termine

I sigilli non possono essere rimossi e l’inventario [Codice di procedura civile 769] non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall’apposizione [Codice di procedura civile 752], salvo che il giudice per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato [Codice di procedura civile 135].

Se alcuno degli eredi è minore non emancipato [Codice civile 390] non si può procedere alla rimozione dei sigilli finché non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale [Codice civile 346; Codice di procedura civile 78].

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