x

x

Capo III – Disposizioni relative all’assenza e alla dichiarazione di morte presunta

Art. 721

Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso

I provvedimenti indicati nell’articolo 48 del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737] su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero [Codice civile 67; Codice di procedura civile 70, n. 3, 125, 740].

Leggi il commento ->
Art. 722

Domanda per dichiarazione d’assenza

La domanda per dichiarazione d’assenza [Codice civile 48, 49] si propone con ricorso [Codice di procedura civile 125], nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi [Codice civile 565] dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale [Codice civile 320, 357].

Leggi il commento ->
Art. 723

Fissazione dell’udienza di comparizione

Il presidente del tribunale [Codice civile 48] fissa con decreto l’udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell’articolo precedente, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero [Codice di procedura civile 70, n. 3, 71, 136, 740].

Leggi il commento ->
Art. 724

Procedimento

Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737] per i provvedimenti del tribunale che questo pronuncia con sentenza.

Leggi il commento ->
Art. 725

Immissione in possesso temporaneo

Il tribunale provvede in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737, 738] sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente [Codice civile 49, 52], quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi [Codice civile 70, 565].

Se la domanda è proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie [Codice di procedura civile 163] in contraddittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.

Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l’immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione [Codice di procedura civile 119; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 86] o le altre cautele previste nell’articolo 50, ultimo comma, del Codice civile, e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all’assente a norma dell’articolo 53 dello stesso codice.

Leggi il commento ->
Art. 726

Domanda per dichiarazione di morte presunta

La domanda per dichiarazione di morte presunta [Codice civile 58, 60] si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi [Codice civile 565] dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale [Codice civile 320, 357] e di tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso.

Leggi il commento ->
Art. 727

Pubblicazione della domanda

Il presidente del tribunale [Codice civile 58] nomina un giudice a norma dell’articolo 723 e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e in due giornali con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.

Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda s’intende abbandonata.

Il presidente del tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.

Leggi il commento ->
Art. 728

Comparizione

Decorsi sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione, il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l’udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma dell’articolo 726 e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero [Codice di procedura civile 70, n. 3, 71, 136, 740].

Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; può disporre che siano assunte ulteriori informazioni, e quindi riferisce in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737, 738] per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza [Codice di procedura civile 279].

Leggi il commento ->
Art. 729

Pubblicazione della sentenza

La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta [Codice civile 49, 58, 61] deve essere inserita per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica (1) e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.

Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l’estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l’annotazione sull’originale [Codice di procedura civile 730].

Leggi il commento ->
Art. 730

Esecuzione

La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta non può essere eseguita [Codice civile 50, 63, 65] prima che sia passata in giudicato [Codice di procedura civile 324] e che sia compiuta l’annotazione di cui all’articolo precedente.

Leggi il commento ->
Art. 731

Comunicazione all’ufficio di stato civile

Il cancelliere dà notizia, a norma dell’articolo 133 secondo comma, all’ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta.

Leggi il commento ->