Art. 725
Immissione in possesso temporaneo
Il tribunale provvede in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737, 738] sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente [Codice civile 49, 52], quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi [Codice civile 70, 565].
Se la domanda è proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie [Codice di procedura civile 163] in contraddittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.
Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l’immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione [Codice di procedura civile 119; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 86] o le altre cautele previste nell’articolo 50, ultimo comma, del Codice civile, e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all’assente a norma dell’articolo 53 dello stesso codice.