Art. 729
Pubblicazione della sentenza
La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta [Codice civile 49, 58, 61] deve essere inserita per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica (1) e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.
Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l’estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l’annotazione sull’originale [Codice di procedura civile 730].
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