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Art. 728

Comparizione

Decorsi sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione, il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l’udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma dell’articolo 726 e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero [Codice di procedura civile 70, n. 3, 71, 136, 740].

Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; può disporre che siano assunte ulteriori informazioni, e quindi riferisce in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737, 738] per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza [Codice di procedura civile 279].

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