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Art. 723

Fissazione dell’udienza di comparizione

Il presidente del tribunale [Codice civile 48] fissa con decreto l’udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell’articolo precedente, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero [Codice di procedura civile 70, n. 3, 71, 136, 740].

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