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CAPO I - GIURISDIZIONE

Note introduttive

Il termine giurisdizione esprime un concetto relazionale tra un insieme ordinato e coerente di controversie giuridiche e lo specifico apparato statuale cui è affidata la loro cognizione e decisione.

Sono esempi di tal genere la giurisdizione ordinaria, la giurisdizione amministrativa, la giurisdizione contabile, la giurisdizione militare, la giurisdizione tributaria.

Non si pongono invece problemi di giurisdizione, sebbene non manchino decisioni anche di legittimità che alimentano questo equivoco, tra la giustizia penale e la magistratura di sorveglianza, appartenendo entrambe alla giurisdizione ordinaria.

Gli articoli d’apertura del primo libro assorbono nella legislazione codicistica principi che l’ordinamento giuridico esprime già a livello costituzionale.

L’art. 1 è infatti la mera traduzione del precetto contenuto nell’art. 102 comma 1 Cost.

L’art. 2 contribuisce a definirne la portata, affermando l’autonomia della giurisdizione penale e affidandole i poteri necessari per l’accertamento della verità processuale. Al tempo stesso, la norma salvaguarda l’autonomia delle altre giurisdizioni statuali, rendendo la decisione del giudice penale efficace solo ai fini suoi propri e privandola della capacità di influire in ambiti processuali che le sono estranei. In realtà, questo assetto conosce plurime eccezioni, (artt. 651 e ss.) giustificate dalle necessità di non compromettere il principio generale di non contraddizione tra le pronunce giurisdizionali. Si rimanda agli articoli citati per gli opportuni approfondimenti.

L’art. 3, da considerare in connessione alle disposizioni dell’art. 193 (che assoggetta il giudizio penale ai limiti di prova stabiliti dalle leggi civili in materia di cittadinanza e famiglia), consente in via derogatoria al giudice di sospendere il giudizio medesimo fino alla definitività della sentenza che risolve le controversie in materia da cui dipenda la decisione penale.

Art. 1 - Giurisdizione penale

1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.

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Art. 2 - Cognizione del giudice

1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito.

2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.

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Art. 3 - Questioni pregiudiziali

1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l’azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione.

2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione.
La corte decide in camera di consiglio.

3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.

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