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Art. 3 - Questioni pregiudiziali

1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l’azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione.

2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione.
La corte decide in camera di consiglio.

3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.

Rassegna giurisprudenziale

Questioni pregiudiziali (art. 3)

In tema di rapporti tra giudicato civile e processo penale, vige infatti il principio di tendenziale autonomia del giudice penale nella ricostruzione dei fatti che siano stati oggetto di accertamento altresì in sede civile, non essendo vincolato a quanto ivi statuito, fatta eccezione per talune specifiche ipotesi individuate dal legislatore (si veda, al proposito, l’art. 3, comma 4). Sicché, con esclusione delle questioni di stato di famiglia o di cittadinanza, di cui alla disposizione codicistica da ultimo richiamata, il giudicato civile non fa stato rispetto alle questioni che il giudice penale è chiamato autonomamente a decidere, con la conseguenza che è improponibile un sistema di pregiudizialità civile e di rilevanza penalistica del giudicato civile (Sez. 2, 14314/2018).