Art. 2 - Cognizione del giudice
1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito.
2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.
Rassegna giurisprudenziale
Cognizione del giudice (art. 2)
L’AG ordinaria non ha il potere di valutare la conformità alla legge di un indirizzo interpretativo di un’altra giurisdizione (nella specie, una sentenza del Tribunale amministrativo regionale coperta da giudicato): ciò in quanto il cittadino – pena la vanificazione dei suoi diritti civili – non può essere privato della facoltà di fare affidamento sugli strumenti della tutela giurisdizionale posti a sua disposizione dall’ordinamento (Sez. 3, 54/1996).