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CAPO II – ESAME DELLE PARTI

Note introduttive

 L’esame delle parti è una prova di tipo dichiarativo.

La rappresentazione del fatto, così come nella testimonianza, è acquisita attraverso la narrazione del dichiarante.

Tuttavia, a differenza del teste che è normalmente disinteressato all’esito del giudizio, il soggetto esaminato, proprio perché parte, ha l’interesse proprio della sua particolare condizione.

Nasce da questa constatazione la facoltà consentita alle parti (art. 208) di rifiutare di sottoporsi all’esame e quella, opposta, di ottenere di essere sentite. Il legislatore rende dunque le parti arbitre di valutare da sé stesse il miglior modo per tutelare i loro legittimi interessi e partecipare al contraddittorio processuale provando ad affermare le loro ragioni e a confutare le ragioni delle controparti.

Le regole dell’esame (artt. 209/210) cambiano sensibilmente secondo la parte che vi si sottopone.

Le si farà emergere appropriatamente attraverso la selezione degli indirizzi giurisprudenziali.

Al tempo stesso, varie altre norme del codice regolano questo mezzo di prova e si rimanda ai relativi paragrafi (oltre che alla rassegna giurisprudenziale che segue) per gli opportuni approfondimenti.

Art. 208 - Richiesta dell’esame

1. Nel dibattimento, l’imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono.

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Art. 209 - Regole per l’esame

1. All’esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se è esaminata una parte diversa dall’imputato, quelle previste dall’articolo 195.

2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale.

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Art. 210 - Esame di persona imputata in un procedimento connesso

1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che non possono assumere l’ufficio di testimone, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell’articolo 195, anche di ufficio.

2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l’accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.

3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all’esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.

4. Prima che abbia inizio l’esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall’articolo 66 comma 1, esse hanno facoltà di non rispondere.

5. All’esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 498, 499 e 500.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell’articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’imputato. Tuttavia a tali persone è dato l’avvertimento previsto dall’articolo 64, comma 3, lettera c), e, se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l’ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197-bis e 497.

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