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Art. 208 - Richiesta dell’esame

1. Nel dibattimento, l’imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono.

Rassegna giurisprudenziale

Richiesta dell’esame (art. 208)

La mancata assunzione dell’esame dell’imputato, che ne ha fatto richiesta, determina una nullità assoluta ma non insanabile e, pertanto, non è più deducibile nel giudizio d’impugnazione se la parte interessata non la eccepisce subito dopo l’assunzione dei testi di accusa, nel momento in cui l’esame deve essere eseguito (Sez. 2, 8719/2017).

Qualora nel dibattimento di primo grado, sia stata chiusa l’istruttoria dibattimentale nel silenzio delle parti senza procedere all’esame dell’imputato, che aveva formulato espressa richiesta, non si realizza alcuna violazione del diritto di difesa che determini una nullità in quanto l’imputato può chiedere in ogni momento di rendere dichiarazioni. In ogni caso, la revoca disposta dal giudice di primo grado dell’esame, richiesto dal difensore, dell’imputato non comparso all’udienza, non comporta alcuna violazione del diritto di difesa, ben potendo l’imputato presentarsi in appello e rendere dichiarazioni, a norma dell’art. 523.

Viene sostanzialmente affermata l’equivalenza di esame e dichiarazioni spontanee e soprattutto viene rimarcata la possibilità per l’imputato di presentarsi in appello e rendere l’esame non disposto in primo grado (Sez. 5, 6900/2016).

Se l’imputato del quale è chiesto l’esame ha già reso dichiarazioni spontanee e poi rimane assente, è legittima l’interpretazione del suo comportamento come implicita rinuncia all’esame medesimo (Sez. 7, 30439/2013).

Gli avvertimenti di cui all’art. 64 comma 3 non si applicano all’esame dell’imputato nel dibattimento, disciplinato invece dagli artt. 208, 401 comma 5 e 503, il quale ha una funzione del tutto diversa, essendo previsto per la fase dibattimentale in cui il contraddittorio tra le parti è pieno e il diritto di difesa può esplicarsi nella massima ampiezza (Sez. 6, 5850/2013).