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Art. 209 - Regole per l’esame

1. All’esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se è esaminata una parte diversa dall’imputato, quelle previste dall’articolo 195.

2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale.

Rassegna giurisprudenziale

Regole per l’esame (art. 209)

L’imputato, che, nel corso del suo esame, riferisca circostanze di fatto confidategli da terzi relativi a profili di altrui responsabilità (sia che si tratti di una chiamata in reità, che di una chiamata in correità) va equiparato – in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 209 – all’imputato di procedimento connesso, di cui all’art. 210, con conseguente applicazione delle regole di cui all’art. 195 (Sez. 6, 5076/2015).

La massima che precede aderisce esplicitamente a SU, 20804/13, secondo la quale «la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova di responsabilità penale dell’accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore; - per il conseguimento del fine precisato si richiede: a) la valutazione positiva della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell’attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) l’accertamento dei rapporti personali tra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; e) la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) l’indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) l’autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti d’informazione diverse.

Le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 7, 9824/2018).

Sono utilizzabili le dichiarazioni accusatorie nei confronti del coimputato  fatte in sede di esame dibattimentale dall’imputato del medesimo reato nell’ambito dello stesso procedimento, pure in assenza degli avvertimenti prescritti dall’art. 64, comma 3, in quanto tali avvertimenti riguardano l’interrogatorio della persona sottoposta ad indagini, garantendone il diritto al silenzio, e non si applicano all’esame dell’imputato nel dibattimento, in cui il contraddittorio tra le parti è pieno e il diritto di difesa può esplicarsi nella massima ampiezza (Sez. 5, 16389/2014).