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CAPO III - CONFRONTI

Note introduttive

Il confronto è un mezzo di prova cui si ricorre quando si siano manifestati conflitti nella rappresentazione dei fatti introdotta da dichiaranti già esaminati o interrogati.

Le dichiarazioni in conflitto devono essere state acquisite, secondo l’interpretazione di legittimità, nella medesima fase processuale in cui è disposto il confronto.

L’obiettivo principale dell’istituto è la riconciliazione del conflitto ma, quand’anche non risultasse possibile raggiungerlo, il confronto crea comunque le condizioni per una migliore valutazione della tenuta e della credibilità delle versioni in conflitto.

Questo mezzo di prova, al pari di tutti gli altri, si svolge in contraddittorio tra le parti ma ha una singolarità che lo differenzia: i dichiaranti in conflitto hanno la possibilità, su invito del giudice, di interloquire direttamente tra loro attraverso reciproche contestazioni. È un modo per mettere in risalto la personalità dei “contendenti” e favorire l’emersione dei punti di forza e di debolezza di ognuna delle narrazioni contrastanti.

Art. 211 - Presupposti del confronto

1. Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate o interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti.

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Art. 212 - Modalità del confronto

1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni.

2. Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro è avvenuto durante il confronto.

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