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Art. 211 - Presupposti del confronto

1. Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate o interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti.

Rassegna giurisprudenziale

Presupposti del confronto (art. 211)

Il confronto ha natura di prova a carattere “neutro”, la cui mancata ammissione non può essere censurata ex art. 606, comma 1, lett. d), quale mancata assunzione di «prova decisiva»; il riferito atto istruttorio, anzi, più in generale, non costituisce adempimento di cui sia imposta obbligatoriamente l’effettuazione da parte di alcuna norma processuale, in quanto, a fronte di contrastanti versioni fornite dai dichiaranti, spetta al giudice apprezzare, secondo il proprio libero convincimento, il grado di attendibilità dell’una piuttosto che dell’altra dichiarazione.

Pertanto, deve ritenersi legittima la decisione che rigetti la richiesta di confronto, anche motivando sulla inutilizzabilità o inattendibilità di una delle dichiarazioni, o sulla non decisività della circostanza in relazione alla quale si chiede l’esperimento del mezzo di prova (Sez. 6, 53436/2016).

Il giudice non può ammettere il confronto qualora l’imputato, limitandosi a rendere dichiarazioni spontanee, si è rifiutato di sottoporsi ad esame, in quanto tale rifiuto si estende anche al confronto, che in sostanza altro non è che la prosecuzione di un atto di esame (Sez. 1, 2650/2012).