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Art. 212 - Modalità del confronto

1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni.

2. Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro è avvenuto durante il confronto.

Rassegna giurisprudenziale

Modalità del confronto (art. 212)

L’art. 195, nel prevedere che, in caso di testimonianza indiretta (o “de relato”) debbono essere “chiamate a deporre”, ove la parte interessata ne faccia richiesta o il giudice lo ritenga comunque opportuno, le persone indicate dal teste come fonte delle proprie asserite conoscenze, presuppone che dette persone o non facciano parte dei testi già citati o, qualora ne facciano parte, non siano già state sentite su ciò che forma oggetto della testimonianza indiretta.

Diversamente, infatti, la norma non avrebbe ragion d’essere, perché se taluno è già stato citato come teste, egli è naturalmente destinato ad essere sentito e, qualora sia già stato sentito su ciò che è stato poi riferito dal teste “de relato”, ciò significa che il giudice è già, a questo punto, in possesso degli elementi necessari a valutare il grado di attendibilità dell’uno o dell’altro, a meno che non ritenga di disporre un confronto fra i due; il che, però, significherebbe fare applicazione non più dell’art. 195, ma degli art. 211 e 212 i quali, a differenza dell’altro, non attengono alla disciplina della testimonianza ma costituiscono, nell’ambito del libro III, titolo II, del codice di rito, un autonomo e distinto capo, dedicato appunto ai confronti, di cui nessuna norma stabilisce la obbligatorietà (Sez. 1, 23161/2002).