x

x

CAPO V – DISCUSSIONE FINALE

Note introduttive

I due articoli del Capo V disciplinano la fase della discussione finale.

È quella in cui ognuna delle parti, nello stesso ordine previsto per l’assunzione della prova, espongono al giudice il senso complessivo che hanno tratto dai risultati dell’istruttoria dibattimentale e in tal modo giustificano le richieste che gli indirizzano.

Alla discussione segue il momento formale della chiusura del dibattimento che rappresenta anche il termine ultimo entro il quale è consentito alla pubblica accusa di formalizzare nuove contestazioni e a tutte le parti di eccepire le nullità non assolute verificatesi in precedenza.

Art. 523 - Svolgimento della discussione

1. Esaurita l’assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste dall’articolo 533, comma 3-bis.

2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.

3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.

4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.

5. In ogni caso l’imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano.

6. La discussione non può essere interrotta per l’assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell’articolo 507.

Leggi il commento ->
Art. 524 - Chiusura del dibattimento

1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

Leggi il commento ->