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Art. 524 - Chiusura del dibattimento

1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

Rassegna giurisprudenziale

Chiusura del dibattimento (art. 524)

Il termine entro il quale può essere effettuata la contestazione di una circostanza aggravante coincide con la chiusura del dibattimento (Sez. 6, 19008/2014).

La revoca della dichiarazione di chiusura del dibattimento emessa ai sensi dell’art. 524 non necessita di formule sacramentali potendo risultare anche implicitamente (Sez. 6, 49657/2003).

L’istanza di sospensione del procedimento di 45 giorni, prevista dalla normativa sul “patteggiamento allargato”, può essere proposta anche se l’istruzione dibattimentale sia conclusa, purché non sia stato dichiarato chiuso il dibattimento a norma dell’art. 524 (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 11.7.2003).