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Art. 523 - Svolgimento della discussione

1. Esaurita l’assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste dall’articolo 533, comma 3-bis.

2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.

3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.

4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.

5. In ogni caso l’imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano.

6. La discussione non può essere interrotta per l’assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell’articolo 507.

Rassegna giurisprudenziale

Svolgimento della discussione (art. 523)

È nulla, ai sensi dell’art. 178 lett. c), la sentenza che utilizza documenti acquisiti, su richiesta dell’accusa, dopo le conclusioni delle parti, senza disporre la rinnovazione della discussione. Una volta interrotta, la discussione deve riprendere ab initio sia pur eventualmente concentrandosi sulle novità sopravvenute. L’art. 523, comma 1, infatti, stabilisce espressamente che la discussione si svolga “esaurita l’assunzione delle prove”. In caso di interruzione della discussione per la riapertura dell’istruttoria, la discussione non può essere semplicemente ripresa, ma deve essere rinnovata dall’inizio, perché le conclusioni delle parti vengono formulate solo dopo l’esaurimento della prova; con la conseguenza che, ove si presenti uno iato tra l’ordinanza emessa sulle richieste istruttorie e la chiusura del dibattimento, ne conseguirebbe la nullità della fase della discussione del processo in esame per violazione degli artt. 178 e 179, nullità estesa alla sentenza impugnata e che comporta la rinnovazione dell’intero processo. Con riferimento al rito abbreviato, la produzione di nuovi documenti non soggiace al limite temporale di cui all’art. 127, essendo ammissibile fino all’inizio della discussione, ai sensi dell’art. 421, comma 3; la produzione nel corso della discussione di documenti non viola il diritto di difesa quando si tratti di atti a disposizione permanente delle parti (Sez. 5, 14681/2020).

Le nullità di cui agli artt. 180 e 181 concernenti la deliberazione di esaurimento dell’assunzione delle prove debbono essere eccepite, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni (Sez. 5, 7108/2016).

Il mancato rispetto dell’ordine della discussione ex art. 523 non integra una causa di nullità, prevista solo per l’ipotesi di violazione del diritto di replica spettante all’imputato e al difensore, contemplata dal comma quinto dello stesso articolo (Sez. 5, 2641/2016).

Spetta al giudice, nel caso in cui, nel fascicolo del dibattimento, sia presente la querela, ma non la documentazione attestante la data della sua presentazione, disporne, anche d’ufficio ed in qualsiasi momento, l’acquisizione, in quanto, per la sua funzione tipica di impulso processuale, l’esistenza ed effettiva presentazione della querela non sono profili che possono essere rimessi alla disponibilità delle parti. Donde è legittima l’acquisizione della querela, come anche dei documenti ad essa funzionalmente correlati, ai fini della verifica sulla procedibilità dell’azione penale, ancorché effettuata dopo la chiusura del dibattimento (Sez. 5, 14242/2015).

L’art. 523 comma 6 prevede, seppure come extrema ratio, la possibilità di interrompere la discussione per l’assunzione di nuove prove al verificarsi di due condizioni: imprescindibilità di essa ai fini della decisione e officiosità della iniziativa di integrazione probatoria; che per assoluta necessità (tale, testualmente, la formula normativa) deve intendersi “conferenza e decisività della nuova prova perché munita di valore dimostrativo determinante e che la norma non limita l’assunzione di nuove prove a quelle sole sopravvenute in corso di discussioneGiova, altresì, osservare che è sempre doveroso da parte del giudice di merito dare congrua ragione del proprio potere discrezionale di valutare l’esistenza, l’utilità e la decisività della nuova prova (Sez. 1, 3616/2018).

Il potere istruttorio integrativo riconosciuto al giudice dall’art. 523 comma 6 può essere esercitato anche in riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto (Sez. 2, 21975/2017).

Ai sensi degli artt. 82, comma 2, e 523, comma 2, la mancata presentazione delle conclusioni scritte configura revoca tacita della costituzione in giudizio della parte civile. Ciò in quanto, a fronte di pretesa civilistica, è necessario acquisire processualmente, le precise richieste documentalmente attestate, della parte civile. Tuttavia la revoca tacita può operare solo ove la parte civile non precisi, in alcun modo, le sue conclusioni nella fase della discussione, neppure richiamandosi a quelle presentate all’atto della costituzione, mancando qualsiasi traccia scritta dei termini delle stesse o la verbalizzazione di quelle orali relative al risarcimento del danno o alla concessione di provvisionale (Sez. 5, 34922/2016).

La revoca della costituzione della parte civile può essere ritenuta esclusivamente in base ad una dichiarazione espressa fatta secondo le forme e i contesti procedimentali indicati nel primo comma dell’art. 82, ovvero a seguito di uno dei due comportamenti concludenti specificatamente indicati nel comma 2 della suddetta disposizione: mancata presentazione delle conclusioni a norma dell’art. 523 (esclusivamente) nel corso del giudizio di primo grado, ovvero l’esercizio dell’azione civile avente il medesimo oggetto dedotto nel processo penale (Sez. 2, 29011/2018).

Il difensore della parte civile, cui sia stata conferita procura speciale a norma dell’art. 100, può designare un sostituto, che ha facoltà di svolgere in dibattimento ogni attività e, quindi, anche di presentare le conclusioni in luogo del sostituito, a prescindere dal fatto che questi si sia costituito anche parte civile come procuratore speciale della persona offesa, derivandogli tale potere direttamente dall’art. 102 pur se la procura alle liti non contenga alcuna previsione al riguardo (Sez. 6, 33228/2014).