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REVOCA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE

Note introduttive

Le norme di questo Titolo consentono la revoca della sentenza di non luogo a procedere e regolamentano la relativa procedura.

Il fondamento concettuale dell’istituto è la considerazione della sentenza di non luogo a procedere come il risultato di un accertamento di natura prevalentemente processuale, non fondata su una completa cognizione del merito e per ciò stesso non ostativa ad una nuova, e in ipotesi più completa, delibazione giurisdizionale.

A differenza di quanto previsto dall’art. 414 in tema di riapertura delle indagini, possibile a condizione che vi sia l’esigenza di nuove investigazioni, la revoca richiede un presupposto più robusto, cioè la sopravvenienza o la scoperta di nuove fonti di prova di tale consistenza da poter determinare il rinvio a giudizio dell’indagato.

Non è necessario che gli elementi di novità siano già stati acquisiti, essendo sufficiente la loro individuazione. Questa differenziazione è comunque rilevante poiché la già avvenuta giustificazione legittima la richiesta di rinvio a giudizio mentre la semplice individuazione consente soltanto la riapertura delle indagini.

La procedura prevista è pienamente e condivisibilmente conforme allo schema codicistico tipico: la richiesta compete al PM mentre la decisione, da emettersi nella forma dell’ordinanza, spetta al giudice, nella specie il GIP.

Si prevede un’udienza di tipo camerale (ammessa solo se il giudice non ritenga inammissibile de plano la richiesta) alla quale, in ossequio al principio del contraddittorio, hanno diritto di partecipare il PM istante, l’imputato e la parte offesa.

L’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta del PM è ricorribile per cassazione da questi.

Art. 434 - Casi di revoca

1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza.

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Art. 435 - Richiesta di revoca

1. Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le nuove fonti di prova, specifica se queste sono già state acquisite o sono ancora da acquisire e richiede, nel primo caso, il rinvio a giudizio e, nel secondo, la riapertura delle indagini.

2. Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.

3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all’imputato che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo 127.

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Art. 436 - Provvedimenti del giudice

1. Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza.

2. Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, il giudice, se il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, fissa l’udienza preliminare, dandone avviso agli interessati presenti e disponendo per gli altri la notificazione; altrimenti ordina la riapertura delle indagini.

3. Con l’ordinanza di riapertura delle indagini, il giudice stabilisce per il loro compimento un termine improrogabile non superiore a sei mesi.

4. Entro la scadenza del termine, il pubblico ministero, qualora sulla base dei nuovi atti di indagine non debba chiedere l’archiviazione, trasmette alla cancelleria del giudice la richiesta di rinvio a giudizio.

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Art. 437 - Ricorso per cassazione

1. Contro l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solamente per i motivi indicati all’articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e).

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