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Art. 437 - Ricorso per cassazione

1. Contro l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solamente per i motivi indicati all’articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e).

Rassegna giurisprudenziale

Ricorso per cassazione (art. 437)

È manifestamente infondata, in relazione agli art. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 437 nella parte in cui non prevede la possibilità del ricorso per cassazione, da parte del prosciolto, avverso l’ordinanza di revoca della sentenza di non luogo a procedere, trovando giustificazione l’esclusione di detta possibilità, a fronte della possibilità, per il solo PM, di ricorrere avverso l’ordinanza che dichiari inammissibile o rigetti la richiesta di revoca, nel fatto che detta ultima ordinanza, se inoppugnabile, precluderebbe al PM ogni ulteriore possibilità di azione, mentre l’ordinanza di accoglimento della richiesta di revoca non preclude al già prosciolto di far valere, nel successivo procedimento condotto nell’osservanza del principio del contraddittorio, le proprie ragioni, anche volte a far riconoscere, se del caso, l’insussistenza delle condizioni legittimanti la revoca (Sez. 6, 34/1997).