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Art. 52 - Difesa legittima

1. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

2. Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre (1) il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione (2).

3. Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale (3).

4. Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone (4).

(1) La parola "sempre" è stata inserita dalla L. 36/2019.

(2) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 59/2006.

(3) Comma modificato dall’art. 1 della L. 36/2019.

(4) Comma aggiunto dall’art. 1 della L. 36/2019.

Rassegna di giurisprudenza

Al fine di accertare la sussistenza o meno della legittima difesa, anche putativa, occorre valutare, con giudizio ex ante, le circostanze di fatto, in relazione al momento della reazione e al contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete, al fine di apprezzare solo in quel momento - e non ex post - l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi dell'esimente in questione (Sez. 4, 19606/2022).

Anche nel caso di aggressioni reciproche, può essere riconosciuta ad uno dei contendenti l’esimente della legittima difesa quando, sussistendo gli altri presupposti di legge, questi abbia reagito ad un’azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia ad un’offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (Sez. 5, 37455/2021).

Ai fini della sussistenza della scriminante di cui all’art. 52, non è necessario che l’offesa da cui scaturisce la necessità della difesa abbia già cominciato a realizzarsi, essendo sufficiente il pericolo attuale - nel senso di pericolo in corso o comunque imminente - di detta offesa, il quale ben può essere integrato anche da una semplice minaccia (Sez. 5, 37455/2021).

In tema di rissa, è configurabile la legittima difesa in uno scontro tra gruppi contrapposti solo quando coloro che si difendono si pongono in una posizione passiva, limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga, così da far venir meno l'intento aggressivo, e non quando la difesa si esplica attivamente. (Nel caso di specie, la Suprema corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello, laddove, escludendo la scriminante della legittima difesa, aveva evidenziato come, all'iniziativa aggressiva assunta da un gruppo di tifosi della squadra dell'Atalanta, che avevano lanciato sassi, bottiglie e altri oggetti all'indirizzo del pullman sul quale stavano viaggiando i tifosi della squadra del Catania, aveva fatto seguito l'azione ugualmente aggressiva e tutt'altro che passiva di tale secondo gruppo di tifosi che, anziché trattenersi sul mezzo sul quale si trovavano e raggiungere un luogo più sicuro, avevano a loro volta reagito scendendo tutti dal pullman, lanciando oggetti contundenti e partecipando attivamente alla commissione del reato di rissa che è stato loro contestato) (Sez. 6, 21015/2021).

Ai fini della configurazione di una causa di giustificazione, l’imputato è gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire all’ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata; ove tale onere di allegazione sia positivamente adempiuto dall’imputato, l’onere di dimostrare la non configurabilità della causa di giustificazione invocata grava sulla parte pubblica e, nei casi in cui residui il dubbio sull’esistenza di essa, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato (nella fattispecie, avente ad oggetto l’occupazione abusiva di un alloggio di edilizia popolare, la Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata) (Sez. 2, 35024/2020).

Il disposto di cui agli artt. 52 e 55, così come modificati dalla L. 36/2019, è disposizione più favorevole rispetto alla precedente e, pertanto, la stessa, ex art. 2 comma 4, può trovare applicazione retroattiva anche rispetto a fatti anteriormente commessi (Sez. 4, 28782/2019).

I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un’aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa. L’eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest’ultima collegati, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l’eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere ad un’ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo delineato dall’art. 55, mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (Sez. 1, 45425/2005; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, 33591/2016).

Secondo il tradizionale insegnamento della giurisprudenza di legittimità, i presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un’aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa. Peraltro, l’esimente in questione non può essere riconosciuta al soggetto che reagisce a una situazione di pericolo alla cui determinazione egli stesso ha concorso con il suo comportamento, determinandosi ad agire nonostante disponesse  tenuto conto delle concrete circostanze di tempo e di luogo – della possibilità di evitare lo scontro fisico con i soggetti antagonisti, senza pregiudizio e senza disonore. L’eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest’ultima collegati, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l’eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere ad una ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo delineato dall’art. 55, mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (Sez. 1, 52646/2018).

È configurabile l’esimente della legittima difesa solo qualora l’autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all’offesa mediante aggressione, con la conseguenza che è da escludere, ad esempio, la sussistenza dell’esimente in relazione alla condotta dell’imputato che abbia reagito infliggendo alla vittima un colpo di arma da taglio sebbene potesse allontanarsi dai luoghi ed evitare il confronto (Sez. 1, 51262/2017). Devono sussistere, l’ingiustizia dell’offesa arrecata ad un diritto, l’attualità del pericolo, che non abbia contribuito a determinare l’agente, l’assoluta impossibilità di porvi rimedio altrimenti, la proporzionalità della reazione approntata (Sez. 5, 2463/2019).

Ai fini della configurabilità dell’esimente della legittima difesa occorre che la situazione di pericolo non sia stata volontariamente determinata da chi la invoca, poiché, sebbene tale requisito non sia espressamente inserito nella formulazione dell’art. 52, lo stesso è insito nel concetto di ingiustizia ed attualità dell’offesa da cui si è costretti a difendersi (Sez. 1, 6931/1992, richiamata da Sez. 2, 711/2019).

Non può essere riconosciuta la legittima difesa per mancanza dell’estremo della involontarietà del pericolo, a chi si è posto nella condizione ritenuta pregiudizievole per aver accettato una sfida con conseguente esposizione volontaria all’evento dannoso che si poteva evitare (Sez. 1, 449/2019).

L’uso della parola "necessità" nella formulazione legislativa dei requisiti della legittima difesa di cui all’art. 52 ha una portata perentoria che esclude, dal suo rigoroso orizzonte applicativo, qualsiasi caso di volontaria determinazione di una situazione di pericolo (Sez. 1, 56330/2017).

La causa di giustificazione prevista dall’art. 52, comma 2, modificato dall’art. 1 L. 59/2006 non opera nell’ipotesi di trattenimento del soggetto passivo del reato all’interno di un esercizio commerciale, non rilevando siffatta condotta ai fini dell’integrazione della violazione di domicilio ove non vi sia stata espressa manifestazione della volontà contraria da parte del titolare dello "ius excludendi alios" (fattispecie nella quale l’imputato si era introdotto all’interno di un bar, in assenza di volontà contraria del titolare dello "ius excludendi") (Sez. 5, 44011/2017).

L’attualità del pericolo richiesta per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, prodromico di una determinata offesa ingiusta, la quale si prospetti come concreta e imminente, così da rendere necessaria l’immediata reazione difensiva, sicchè resta estranea all’area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata (Sez. 1, 6591/2010).

La causa di giustificazione della legittima difesa (art. 52) è applicabile anche nell’ipotesi di detenzione abusiva di armi, sussistendone i presupposti di operatività e cioè previo accertamento che, al momento in cui fu conseguita la disponibilità dell’arma, fosse sussistente ed attuale un pericolo grave ed imminente e che pertanto, attese le circostanze ed il contesto, la detenzione dell’arma potesse ritenersi giustificata (fattispecie di omicidio commesso per eccesso colposo nell’esercizio della legittima difesa, nella quale la Corte di cassazione ha ritenuto illegittimo il riconoscimento della scriminante per il delitto di cui agli artt. 10, 12, 14 L.497/1974, non avendo il giudice di merito verificato se l’imputato avesse conseguito la detenzione dell’arma nella immediatezza della sua utilizzazione o già da epoca precedente e, nel secondo caso, se tale detenzione fosse ricollegabile ad una situazione di pericolo coeva al conseguimento della disponibilità dell’arma e protrattasi per tutto il periodo di detenzione della stessa, ovvero fosse sostanzialmente riconducibile all’inserimento dell’imputato in un contesto di tipo delinquenziale) (Sez. 5, 49615/2016).

In materia di rissa e quindi di condotte reciproche di aggressione, la causa di giustificazione della legittima difesa può essere riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un’azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un’offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (Sez. 5, 36143/2019).