CAPO II - DEI DELITTI CONTRO LA MORALE FAMILIARE

Art. 564 Incesto

1. Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

3. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l’incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne.

4. La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della responsabilità genitoriale [o della tutela legale] (1)(2).

(1) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lettera l), DLGS 154/2013, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso DLGS n. 154/2013.

(2) Il richiamo alla tutela legale deve ritenersi non più operante, perché l’istituto è stato soppresso (art. 260 c.c.). Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell’art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. La Corte costituzionale, con sentenza 15-21 novembre 2000, n. 518, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost.

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Art. 565 - Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica

1. Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, è punito con la multa da euro 103 a euro 516 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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