Art. 565 - Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica
1. Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, è punito con la multa da euro 103 a euro 516 (1).
(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.
Rassegna di giurisprudenza
Il reato di cui all’art. 565 si configura quando la narrazione giornalistica di un fatto offenda il comune senso morale, schernendo il matrimonio e la famiglia (Sez. 2, 17.12.1952).