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Art. 51-novies - Sanzioni amministrative previste con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Capo che rientrano nell’ambito delle competenze loro riservate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

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