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Art. 11 (art. 1 legge 25 agosto 1991, n. 284) - Pubblicità dei prezzi

1. I prezzi dei servizi di cui al presente titolo sono liberamente determinati dai singoli operatori turistici, fatto salvo l’obbligo di comunicare i prezzi praticati secondo quanto disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicità dei prezzi stabiliti, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alle regioni, nonché i controlli sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate.

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