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Art. 34

Reclamo avverso il provvedimento di sorveglianza particolare

 1. Il reclamo avverso il provvedimento definitivo che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare, se proposto con atto ricevuto dal direttore dell’istituto, è iscritto nel registro previsto dall’articolo 123 del codice di procedura penale e dall’articolo 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ed è trasmesso al più tardi entro il giorno successivo in copia autentica al tribunale di sorveglianza, al quale è altresì trasmessa copia della cartella personale dell’interessato e del provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. In caso di urgenza, la comunicazione è fatta con il mezzo più rapido.

2. Il detenuto o l’internato, nel proporre reclamo, può nominare contestualmente il difensore.

3. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ove non ritenga di provvedere direttamente, può delegare il provveditore regionale o il direttore dell’istituto a presentare al tribunale di sorveglianza memorie relative al provvedimento avverso il quale il detenuto o l’internato ha proposto reclamo.

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