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Art. 69

Informazioni sulle norme e sulle disposizioni che regolano la vita penitenziaria

 1. In ogni istituto penitenziario devono essere tenuti, presso la biblioteca o altro locale a cui i detenuti possono accedere, i testi della legge, del presente regolamento, del regolamento interno nonché delle altre disposizioni attinenti ai diritti e ai doveri dei detenuti e degli internati, alla disciplina e al trattamento.

2. All’atto dell’ingresso, a ciascun detenuto o internato è consegnato un estratto delle principali norme di cui al comma 1, con l’indicazione del luogo dove è possibile consultare i testi integrali. L’estratto suindicato è fornito nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri.

3. Di ogni successiva disposizione nelle materie indicate nel comma 1 è data notizia ai detenuti e agli internati.

4. L’osservanza da parte dei detenuti e degli internati delle norme e delle disposizioni che regolano la vita penitenziaria deve essere ottenuta anche attraverso il chiarimento delle ragioni delle medesime.

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