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Art. 93

Intervento della Polizia di Stato e delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza

 1. Qualora si verifichino disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza, il direttore dell’istituto, che non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale a disposizione, richiede l’intervento della Polizia di Stato e delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza secondo le disposizioni vigenti, informandone immediatamente il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e il Prefetto.

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