x

x

CAPO I – Diritti del produttore di fonogrammi


Art. 72

1.  Salvi i diritti spettanti all’autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:

a)  di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;

b)  di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;

c)  di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;

d)  di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.

Articolo sostituito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, con le modalità previste dall'art. 38, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. 68/2003.

Leggi il commento ->
Art. 73

1.  Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L’esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2013, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato.

2.  La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.

2-bis.  Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei commi 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione.

3.  Nessun compenso è dovuto per l’utilizzazione ai fini dell’insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall’Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.

Articolo modificato dall'art. 2, D.P.R. 14 maggio 1974, n. 490, dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, dall' art. 5, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581 e, successivamente così sostituito dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, con le modalità previste dall'art. 38, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. 68/2003.

Leggi il commento ->
Art. 73-bis

1.  Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l’utilizzazione di cui all’articolo 73 è effettuata a scopo non di lucro.

2.  Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.

Leggi il commento ->
Art. 74

1.  Il produttore ha il diritto di opporsi a che l’utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73-bis, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.

2.  Su richiesta dell’interessato, il Ministero per i beni e le attività culturali, in attesa della decisione dell’autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare l’utilizzazione dei fonogrammi previi accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto è necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità dell’utilizzazione.

Articolo così sostituito dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, con le modalità previste dall'art. 38, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. 68/2003.

Leggi il commento ->
Art. 75

La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione lecita.

Se nel periodo di tempo indicato nel primo comma non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settanta anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.

Articolo modificato dall'art. 3, L. 5 maggio 1976, n. 404 e, successivamente, sostituito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 e dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, con le modalità previste dall'art. 38, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. 68/2003. Infine il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’ art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22.

A norma dall'art. 38, comma 3, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 i diritti del produttore di un fonogramma il cui termine sia scaduto alla data del 22 novembre 2002, non sono nuovamente protetti.

Leggi il commento ->
Art. 76

1.  I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui all’articolo 62, in quanto applicabili.

Articolo così sostituito dall'art. 15, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, con le modalità previste dall'art. 38, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. 68/2003.

Leggi il commento ->
Art. 77

[I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell’apparecchio analogo.

Tuttavia la formalità del deposito di cui al primo comma, quale condizione dell’esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall’indicazione dell’anno di prima pubblicazione.]

Articolo abrogato dall'art. 41, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, con le modalità previste dall'art. 38, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. 68/2003.

Articolo sostituito dall'art. 3, L. 5 maggio 1976, n. 404.

Leggi il commento ->
Art. 78

1.  Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.

2.  È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.

Articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, con le modalità previste dall'art. 38, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. 68/2003.

Leggi il commento ->