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Art. 77

[I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell’apparecchio analogo.

Tuttavia la formalità del deposito di cui al primo comma, quale condizione dell’esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall’indicazione dell’anno di prima pubblicazione.]

Articolo abrogato dall'art. 41, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, con le modalità previste dall'art. 38, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. 68/2003.

Articolo sostituito dall'art. 3, L. 5 maggio 1976, n. 404.

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