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Art. 78

1.  Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.

2.  È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.

Articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, con le modalità previste dall'art. 38, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. 68/2003.

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