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Art. 74

1.  Il produttore ha il diritto di opporsi a che l’utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73-bis, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.

2.  Su richiesta dell’interessato, il Ministero per i beni e le attività culturali, in attesa della decisione dell’autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare l’utilizzazione dei fonogrammi previi accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto è necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità dell’utilizzazione.

Articolo così sostituito dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, con le modalità previste dall'art. 38, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. 68/2003.

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