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Art. 75

La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione lecita.

Se nel periodo di tempo indicato nel primo comma non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settanta anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.

Articolo modificato dall'art. 3, L. 5 maggio 1976, n. 404 e, successivamente, sostituito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 e dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, con le modalità previste dall'art. 38, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. 68/2003. Infine il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’ art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22.

A norma dall'art. 38, comma 3, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 i diritti del produttore di un fonogramma il cui termine sia scaduto alla data del 22 novembre 2002, non sono nuovamente protetti.

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