x

x

CAPO V ASSISTENZA

Art. 45

Assistenza alle famiglie e aiuti economico-sociali (1)

1. Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un’azione di assistenza alle loro famiglie.

2. Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne il reinserimento sociale.

3. È utilizzata, all’uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell’assistenza sociale.

4. Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall’articolo 3, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il detenuto o l’internato privo di residenza anagrafica è iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del comune dove è ubicata la struttura. Al condannato è richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto o internato. L’opzione può essere in ogni tempo modificata. (2)

(1) Rubrica così modificata dall’art. 11, comma 1, lett. r), n. 1), D.Lgs. 123/2018.

(2) Comma aggiunto dall’art. 11, comma 1, lett. r), n. 2), D.Lgs. 123/2018.

Leggi il commento ->
Art. 46

Assistenza post-penitenziaria

1. I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.

2. Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell’articolo precedente.

3. I dimessi affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anormalità psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.

4. Coloro che hanno terminato l’espiazione della pena o che non sono più sottoposti a misura di sicurezza detentiva e che versano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23 del citato decreto, se ne fanno richiesta nel termine di sei mesi dalla data della dimissione. (1)

(1) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 124/2018.

Leggi il commento ->