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Art. 46

Assistenza post-penitenziaria

1. I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.

2. Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell’articolo precedente.

3. I dimessi affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anormalità psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.

4. Coloro che hanno terminato l’espiazione della pena o che non sono più sottoposti a misura di sicurezza detentiva e che versano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23 del citato decreto, se ne fanno richiesta nel termine di sei mesi dalla data della dimissione. (1)

(1) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 124/2018.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni rilevanti in termini.