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Art. 45

Assistenza alle famiglie e aiuti economico-sociali (1)

1. Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un’azione di assistenza alle loro famiglie.

2. Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne il reinserimento sociale.

3. È utilizzata, all’uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell’assistenza sociale.

4. Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall’articolo 3, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il detenuto o l’internato privo di residenza anagrafica è iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del comune dove è ubicata la struttura. Al condannato è richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto o internato. L’opzione può essere in ogni tempo modificata. (2)

(1) Rubrica così modificata dall’art. 11, comma 1, lett. r), n. 1), D.Lgs. 123/2018.

(2) Comma aggiunto dall’art. 11, comma 1, lett. r), n. 2), D.Lgs. 123/2018.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni rilevanti in termini.