Art. 5
Vigilanza del magistrato di sorveglianza sulla organizzazione degli istituti
1. Il magistrato di sorveglianza, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, assume, a mezzo di visite e di colloqui e, quando occorre, di visione di documenti, dirette informazioni sullo svolgimento dei vari servizi dell’istituto e sul trattamento dei detenuti e degli internati.
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.