Art. 1
Interventi di trattamento
1. Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell’offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.
2. Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale.
3. Le disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento all’imputato si estendono, in quanto compatibili, alla persona sottoposta alle indagini.
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