Fuori le casse di previdenza dalla contabilità ACCRUAL?

casse di previdenza
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Fuori le casse di previdenza dalla contabilità ACCRUAL?

 

Così si è espresso il Sottosegretario al MEF per il quale la norma non può essere applicata agli enti privati.Vediamo di fare chiarezza.

ACCRUAL che cos’è?

La riforma 1.15 del PNRR prevede l’adozione di un sistema unico di contabilità economico – patrimoniale ACCRUAL per tutte le Amministrazioni Pubbliche entro il 2026.

ACCRUAL è un metodo di contabilità.

Si tratta, dunque, di attuare la missione del Piano Nazionale di Riforma e Resilienza, volta alla realizzazione e implementazione di un sistema di contabilità pubblica basata sul principio ACCRUAL.

Nello specifico, si tratta di dotare la Pubblica Amministrazione di un unico sistema di contabilità economico patrimoniale, in linea con il percorso internazionale ed europeo per la definizione di principi e standard contabili nelle Pubbliche Amministrazioni in attuazione della Direttiva 2011/85/EU.

Il metodo di contabilità ACCRUAL prevede la registrazione in contabilità delle transazioni e degli altri eventi economici quando gli stessi si manifestino dal punto di vista economico, indipendentemente dalla loro regolazione monetaria. (Fonte: D’Aristotile “La riforma contabile ACCRUAL prevista nel PNRR: presupposti normativi e possibili impatti sul sistema della contabilità pubblica italiana” in Bilancio, comunità, persone n. 1/2023).

Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive.

Pertanto si tratta di imputare le singole movimentazioni finanziarie al momento dell’accertamento per le entrate e dell’impegno per le uscite.

Si differenzia dalla gestione per competenza di cassa, in base alla quale le operazioni sono registrate nell’istante in cui l’importo è incassato o pagato.

Con riferimento alla contabilità pubblica, le singole movimentazioni sono registrate rispettivamente al momento della riscossione delle entrate (il momento in cui il debitore paga agli agenti della riscossione le somme da lui dovute all’Erario) e del pagamento per le uscite (il pagamento è la fase terminale della procedura di spesa e corrisponde al materiale adempimento dell’obbligazione pecuniaria da parte delle tesorerie e degli altri organi competenti).

Il principio della competenza finanziaria si applica ai documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni Pubblica Amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti nel bilancio di previsione.

Il metodo di registrazione contabile delle operazioni nel sistema della contabilità per competenza – economica è quello della partita doppia che consente di rilevare il fatto di gestione nella sua duplice manifestazione: finanziaria ed economica.

Dal punto di vista finanziario, il metodo della partita doppia consente la registrazione di tutte le movimentazioni di risorse monetarie, sia in entrate che in uscita, e cioè quelli definiti dalla dottrina contabile come flussi di cassa.

Viceversa, dal punto di vista economico – patrimoniale, la registrazione in partita doppia evidenzia il rilievo dei costi e dei ricavi e quindi la misurazione dei risultati gestionali da parte dell’ente.

In altri termini, la contabilità economico – patrimoniale, consente – attraverso una contestuale evidenza tridimensionale degli aspetti dell’equilibrio (finanziario, patrimoniale, economico) – una migliore consapevolezza nell’utilizzo delle risorse acquisite e del loro impiego, rispetto al soddisfacimento dei bisogni della collettività amministrata, nonché un ampliamento conoscitivo del livello di raggiungimento di un equilibrio concreto e prospetticamente sostenibile. (Fonte: Il sistema unico di contabilità economico – patrimoniale basato sul metodo Accrual di Luigi Spetrillo).

Detto questo, io mi domando come la contabilità ACCRUAL possa non essere applicata anche alle Casse di previdenza dei professionisti.

«Le Casse private dei professionisti sono caratterizzate da un quadro normativo di riferimento molto complesso e in continua evoluzione. La privatizzazione effettuata con il decreto legislativo 30 Giugno 1994, n. 509 e successivamente la normazione contenuta nel decreto legislativo 10 Febbraio 1996, n. 103 hanno dovuto sopportare un processo legislativo di lenta ma costante ripubblicizzazione in considerazione della finalità di rilievo nazionale e comunitario perseguita dalle Casse di previdenza. Le Casse anche se privatizzate continuano a perseguire una finalità di pubblico interesse e costituiscono un elemento fondamentale del sistema previdenziale obbligatorio sul quale lo Stato continua ad esercitare la vigilanza. Agli stessi Enti, ai sensi del d.lgs. 509/1994, non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali. Le Casse pur svolgendo una funzione pubblica, hanno personalità giuridica di diritto privato e conseguentemente una gestione di natura privatistica. Esse, ai sensi del d.lgs. 509/1994, hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile. Il quadro normativo che si è delineato negli ultimi anni ha però sensibilmente ridotto l'autonomia gestionale: la qualificazione come organismo di diritto pubblico e la classificazione come amministrazione pubblica dal punto di vista della finanza pubblica, a seguito dell'introduzione del SEC 95, hanno portato ad introdurre diversi vincoli anche di natura gestionale. Particolarmente invasivo è stato l'effetto dell'inserimento delle Casse all’interno dell’elenco delle Amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito oggi dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ciò in particolare per l'utilizzo fatto dal Legislatore di detto Elenco, quale ambito soggettivo di applicazione non solo di norme di finanza pubblica ma anche di norme di carattere ordinamentale. La classificazione di Amministrazione Pubblica dal punto di vista finanziario è, di competenza dell’Istat e, derivava dalle disposizioni previste dal Sistema Europeo dei Conti (Sec ’95 – Regolamento CR n. 2223/96 – paragrafi 2.68 e 2.69). I singoli Enti, indipendentemente dalla natura giuridica (pubblica o privata), sono considerati in attuazione del citato regolamento comunitario amministrazioni pubbliche dal punto di vista finanziario». (Fonte: Il quadro normativo di riferimento del settore previdenziale)

Non credo che in sede parlamentare si possa modificare un sistema che ormai si è consolidato sia nella legislazione italiana ed europea che nella giurisprudenza.

A tal fine, basterebbe richiamare l’art. 1, comma 2, della legge 196/2009 ove sono inclusi anche gli enti di diritto privato a controllo pubblico.

«Art. 1

(Principi di coordinamento e ambito di riferimento)

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica.

2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

In base al regolamento comunitario del 1995 e poi del 2010, gli Enti di previdenza sono ricompresi, a prescindere dalla natura privata della loro personalità giuridica, tra le amministrazioni "pubbliche" dal punto di vista finanziario.

La riforma ACCRUAL, oltre ad essere un obbligo imposto per l’ottenimento da parte dell’Italia dei fondi europei del PNRR, consentirà all’Italia di allinearsi ai sistemi di contabilità pubblica e agli standard contabili, in vigore nella maggioranza dei Paesi UE.

Per le Casse di previdenza l’adozione del metodo di contabilità ACCRUAL consentirà di determinare il patrimonio netto, indicatore sintetico della capacità finanziaria dell’Ente intesa come capacità di adempiere alle obbligazioni di pagamento assunte e della capacità operativa intesa come capacità di continuare ad erogare lo stesso livello quali–quantitativo di servizi e dell’equità intergenerazionale (con la conservazione dell’integrità del patrimonio).

La Cassa dei Ragionieri ha già dichiarato di essere di fronte ad un’importante innovazione, che richiederà formazione del personale addetto alla contabilità, revisione delle procedure software e reinterpretazione dei criteri di iscrizione in bilancio di alcune importanti voci (Al via la prima fase della nuova contabilità “accrual”, Gli approfondimenti sulla previdenza di Paolo Longoni, Ragionieri & Previdenza, Redazione – 06.09.2024).

L’art. 10 dai commi da 3 a 12 del dl 9 agosto 2024 n. 113 ha disciplinato la fase di attuazione del 2025 come di seguito:

3. Ai fini dell'attuazione della fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla milestone M1C1-118, sono tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025, di cui comma 6, le amministrazioni pubbliche di seguito elencate:

a) le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali;

b) gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca;

c) le regioni e le province autonome;

d) le province e le città metropolitane;

e) i comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024;

f) gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale;

g) le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici;

h) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali;

i) le autorità di sistema portuale;

l) gli enti nazionali di previdenza e assistenza;

m) gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle di cui alle lettere da a) a l) del presente comma, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

4. Sono esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio, per l'esercizio 2025, le società, nonché gli enti di cui comma 3, lettera m), che, con riferimento alle risultanze del bilancio di esercizio o rendiconto del 2023, hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unità e, contestualmente, un volume complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, ovvero un valore della produzione annua, per le amministrazioni in contabilità economico-patrimoniale, inferiore a 8,8 milioni di euro. Restano, altresì, esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, nonché le amministrazioni pubbliche assoggettate a procedure di liquidazione. Restano altresì esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.

5. Con determina del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le amministrazioni di cui al comma 3.

L'elenco delle amministrazioni individuate ai sensi del primo periodo è pubblicato nella sezione del sito web della Ragioneria generale dello Stato dedicata alla Riforma 1.15 del PNRR.

6. Le amministrazioni di cui al comma 3 predispongono, per le finalità indicate nel medesimo comma, gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio includono almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno.

7. Nelle more dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti, esclusivamente, per finalità di sperimentazione nell'ambito della fase pilota di cui al medesima milestone e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti.

8. Sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2025, le amministrazioni di cui al comma 3 provvedono alla realizzazione di una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili di cui alla milestone M1C1- 108.

9. Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 8, ai fini della produzione degli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, le amministrazioni riclassificano le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui alla milestone M1C1-108, ed effettuano le rettifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili di cui alla medesima milestone.

10. Al fine di acquisire le competenze di base in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e concorrere al raggiungimento del target M1C1-117 del PNRR, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con esclusione delle società, sono tenuti ad assicurare la partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile. Il primo ciclo di formazione è erogato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dedicato, accessibile dalla sezione del sito web della Ragioneria Generale dello Stato, di cui al comma 5.

11. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fornite le istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile in relazione all'utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti di cui alla milestone M1C1-108 e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti, nonché alle modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base e alle modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio, di cui al comma 6, alla Ragioneria generale dello Stato.

12. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.