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Il contrabbando depenalizzato torna davvero a costituire reato?

Dogane
Ph. Linda Traversi / Dogane

La normativa doganale è contenuta nel D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (Testo Unico Doganale).

Testualmente, il Titolo VII, Capo I, prevede e punisce condotte delittuose; il Capo II, prevede e punisce ipotesi contravvenzionali e illeciti amministrativi. Solo testualmente, perché, come è noto, tutte le fattispecie di reato punite con la sola sanzione pecuniaria della multa (delitti: Capo I) o dell’ammenda (contravvenzioni: Capo II) sono state depenalizzate dal Decreto Legislativo 8/2016. In altri termini, tali violazioni costituiscono illeciti amministrativi a far data dal 6 febbraio 2016.

Non sono stati interessati dalla depenalizzazione i delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-bis) e di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-quater), in quanto puniti anche con la pena della reclusione (tranne che per l’ipotesi di minore gravità di cui al comma 2 dell’art 291-bis). Anche il contrabbando aggravato, ex articolo 295 comma 2, prevede la pena detentiva, quindi non è stato depenalizzato[1].

 

Il recepimento della Direttiva P.I.F.

In sede di recepimento della Direttiva P.I.F., il Governo ha inteso effettuare un revirement sulla menzionata depenalizzazione del 2016.

Il Decreto Legislativo 75/2020, in vigore dallo scorso 30 luglio, inserisce nell’articolo 1 comma 4 del Decreto Legislativo 8/2016, tra i reati esclusi dalla depenalizzazione, anche i “reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila”. A questi reati non si applica, appunto, la disposizione del comma 1, vale a dire la trasformazione in illeciti amministrativi.

A mio avviso, tale novella legislativa non è sufficiente a riassegnare rilevanza penale alle violazioni depenalizzate. A ben vedere, la modalità scelta dall’Esecutivo consiste in una disposizione che vorrebbe limitare – per il futuro - un effetto giuridico già verificatosi in toto.

Dal 6 febbraio 2016, tutti i reati doganali puniti con la sola pena pecuniaria sono stati trasformati in illeciti amministrativi: da quella data, i soli “reati” presenti nel TUD sono quelli che prevedono (anche) la pena detentiva. L’integrazione dell’articolo 1 Decreto Legislativo 8/2016 vorrebbe escludere dalla depenalizzazione i “reati” (puniti con sola pena pecuniaria) che superano 10 mila euro di diritti dovuti: ma quei reati non esistono più.

Ovviamente il Legislatore del 2020 ben poteva cambiare idea sulla depenalizzazione (invero a ragione criticata in dottrina[2]) del contrabbando, ma doveva seguire un’altra strada. Ad esempio, con una disposizione nel testo del Decreto Legislativo 75 del seguente tenore: “Le violazioni previste negli artt… DPR 43/1973 costituiscono reato quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila”. Oppure: “Gli illeciti amministrativi previsti dal DPR 43/1973 costituiscono reato quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila”.

Insomma: una rinnovata penalizzazione esplicita, formulata in modo chiaro, corretto e rispettoso dei principi relativi alla successione di leggi nel tempo.

 

Le possibili conseguenze

Il nuovo comma 4 dell’articolo 1, Decreto Legislativo 8/2016 non è idoneo a ripenalizzare i fatti di contrabbando che integrano, dal 2016, illecito amministrativo. Di conseguenza, è limitato pure l’ambito di operatività dell’art 25-sexiesdecies Decreto Legislativo 231/2001, che estende la responsabilità dell’ente ai “reati” previsti nel TUD.

A mio avviso, ad oggi, tale rinvio deve intendersi limitato ai soli delitti del TUD che prevedono la pena detentiva: articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri), articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) e articolo 295 (Contrabbando aggravato).

Tutte le altre disposizioni dei Capi I e II del Titolo VII sanzionano, a tutt’oggi, illeciti amministrativi, pertanto non ricompresi nei “reati” richiamati dal Decreto Legislativo 231.

 

[1] Va aggiunto che l’art 295, pur rubricato “Circostanze aggravanti del contrabbando”, è da ritenersi ipotesi autonoma di reato, secondo quanto previsto dallo stesso Decreto Legislativo n. 8/2016, all’art 1 comma 2.

[2]  Cfr. S. Bolis, Depenalizzazione del contrabbando e attenuata tutela

degli interessi finanziari dell’unione europea, Diritto penale contemporaneo, 8 novembre 2016.