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Il mercato degli Open Data nella nuova Direttiva PSI

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È giunto alla fase conclusiva l’iter di approvazione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, delle disposizioni di revisione, mediante rifusione, della Direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico («Public Sector Information», da cui l’acronimo PSI) [il 22 gennaio 2019 le Istituzioni UE hanno raggiunto un accordo sul testo della nuova Direttiva che, alla data di redazione della presente nota, è in attesa dell’approvazione formale del Parlamento europeo e del Consiglio e della successiva pubblicazione in GUUE].

Già oggetto di aggiornamento nel 2013, la Direttiva PSI è stata varata dieci anni prima allo scopo di fissare regole minime armonizzate che gli enti pubblici nazionali devono applicare, al fine di consentire il riutilizzo dei documenti in loro possesso da parte delle persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta per fini commerciali o non commerciali.

Attuata dall’Italia con Decreto Legislativo 36/2006, la Direttiva PSI non “sovverte” le regole in materia di accesso ai documenti della PA vigenti in ogni Paese membro, ma si “aggiunge” per così dire ad esse, applicandosi in ciascuno Stato membro ai documenti per i quali il riutilizzo sia permesso ai sensi delle pertinenti disposizioni di diritto interno.

Dal 2003 ad oggi il contesto generale di riferimento si è evoluto senza sosta grazie al potenziamento dei big data e dei big analytics anche nel settore pubblico, da un lato, ed alle nuove norme varate nell’ambito della Digital Single Market Strategy, primo fra tutte il GDPR.

Se l’Italia occupa oggi una lodevole posizione tra i “trend setter” nei ranking sulla Open Data Maturity, sono tuttavia ancora limitati, nel nostro Paese, gli esempi di riutilizzo dei dati pubblici ai sensi della Direttiva PSI.

Ciò risulta dovuto alla non diffusa conoscenza sia delle opportunità insite negli open data della PA sia delle procedure armonizzate dalla Direttiva PSI, con la conseguente difficoltà di aggregare la domanda dei soggetti potenzialmente interessati che più potrebbero trarne vantaggi, in particolare start-up e PMI.

Ecco allora perché occorre oggi richiamare particolare attenzione sul processo di revisione della Direttiva PSI, per portare l’Italia a cogliere appieno i benefici che deriveranno, in materia di open data, dalle novità oggetto di implementazione nei prossimi due anni [dalla pubblicazione in GUUE della nuova Direttiva che abrogherà la vigente Direttiva 2003/98/CE, gli Stati membri avranno due anni per implementarne le previsioni. In tale arco temporale, inoltre, la Commissione andrà a definire i «dati pubblici di elevato valore» oggetto di riutilizzo].

 

Quali sono dunque le novità in arrivo?

I riferimenti normativi di seguito riportati sono tratti dal testo della nuova Direttiva approvato dal Parlamento europeo in prima lettura con risoluzione del 4 aprile 2019.

L’obbligo di concedere il riutilizzo verrà esteso ai dati in possesso delle imprese pubbliche, prodotti nello svolgimento di servizi di interesse economico generale (SIEG) nei settori dell’acqua, energia, trasporti e servizi postali (articolo 1, par. 1). La Direttiva PSI non troverà applicazione, invece, nei confronti dei documenti prodotti dalle stesse imprese al di fuori dei compiti di servizio pubblico e delle prestazioni di SIEG come definite dal diritto nazionale (articolo 1, par. 2).

Le potenziali ricadute positive della Direttiva PSI, in termini economici, sono destinate ad aumentare anche grazie all’estensione del riutilizzo ai «dati dinamici» definiti come i «documenti in formato digitale, soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale, in particolare a causa della loro volatilità o rapida obsolescenza» (articolo 2).

Si tratta ad esempio dei dati ambientali, relativi al traffico satellitari, meteorologici ed i dati generati da sensori, il cui valore economico dipende dall’immediata disponibilità dell’informazione e da regolari aggiornamenti. Per tale categoria di dati, il riutilizzo dovrà avvenire mediante accesso in tempo reale ed interfacce per programmi applicativi (API).

Verrà inoltre assicurata la riutilizzabilità di particolari «dati pubblici di elevato valore» in quanto idonei alla creazione di servizi ed applicazioni a valore aggiunto e di posti di lavoro «dignitosi e di alta qualità» (articolo 2).

Essi dovranno essere resi disponibili gratuitamente (salvo eccezioni indicate all’articolo 14), leggibili meccanicamente ed accessibili mediante API; eventuali condizioni di riutilizzo dovranno essere compatibili con le licenze aperte standard.

L’elenco di tale tipologia di dati, che verrà definito dalla Commissione europea nei prossimi due anni a seguito di apposite consultazioni, potrebbe includere in particolare «i codici di avviamento postale, le mappe e le carte nazionali e locali (dati geospaziali), il consumo energetico e le immagini satellitari (dati relativi all'osservazione della terra e all'ambiente), i dati in situ provenienti da strumenti e previsioni meteorologiche (dati meteorologici), gli indicatori demografici e economici (dati statistici), i registri delle imprese e gli identificativi di registrazione (dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese), la segnaletica stradale e le vie navigabili interne (dati relativi alla mobilità)» (considerando 66).

Diverranno oggetto di riutilizzo anche i dati prodotti nell’ambito della ricerca finanziata con fondi pubblici. Si tratta dei «documenti in formato digitale, diversi dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della ricerca scientifica e utilizzati come elementi di prova nel processo di ricerca, o comunemente accettati nella comunità di ricerca come necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca» (articolo 2).

I dati saranno riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali «nella misura in cui tali ricerche sono finanziate con fondi pubblici e ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca li hanno già resi pubblici attraverso una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica» (articolo 10).

Al fine di evitare che il riutilizzo possa portare a fenomeni distorsivi della concorrenza, viene introdotto il divieto di diritti esclusivi prevedendosi che «[i] documenti possono essere riutilizzati da tutti gli operatori potenziali sul mercato, anche qualora uno o più operatori stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra gli enti pubblici o le imprese pubbliche in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi. Tuttavia, se per l'erogazione di un servizio d'interesse pubblico è necessario un diritto esclusivo, la fondatezza del motivo per l'attribuzione di tale diritto esclusivo è soggetta a riesame periodico, comunque con scadenza triennale» (articolo 12).

Il riutilizzo non potrà essere soggetto a condizioni, a meno che esse non siano obiettive, proporzionate, non discriminatorie e giustificate sulla base di un obiettivo di interesse pubblico. Si prevede inoltre che gli Stati membri incentivino l’utilizzo di licenze standard (articolo 8).

Infine, all’articolo 6 si ribadisce che il riutilizzo è di base gratuito, mentre potrà essere autorizzato il recupero dei costi marginali sostenuti per la riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei documenti, nonché per l’anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato.

Le deroghe a tale principio vengono limitate agli enti pubblici che devono generare proventi per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico, alle biblioteche, ai musei ed agli archivi, nonché alle imprese pubbliche.

Per enti ed imprese pubbliche, spetterà a ciascuno Stato membro il compito di definire l’importo delle tariffe applicabili secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili.

Anche ai sensi della nuova Direttiva PSI, la disciplina del riutilizzo non potrà comportare la diffusione né di dati personali ai sensi delle pertinenti disposizioni UE e nazionali, né di dati sensibili in quanto coperti da segretezza nell’interesse nazionale o da riservatezza per ragioni commerciali (articolo 1 par. 2 e par. 4).