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Il nuovo delitto di omicidio nautico tra passato, presente e futuro

omicidio nautico
omicidio nautico

Il nuovo delitto di omicidio nautico tra passato, presente e futuro

 

SOMMARIO: Riassunto/Abstract; Premessa: il vecchio omicidio per causa d’onore; Segue: le diverse problematiche discendenti dalla morte come conseguenza di altro delitto ex art. 586 cp. Brevi cenni; L’introduzione del nuovo omicidio nautico; Quesito conclusivo: ci saranno nuove fattispecie e, in caso di risposta affermativa, avranno una durata maggiore rispetto al passato? Bibliografia e Letture consigliate

 

Riassunto

Lo scritto analizza il delitto di omicidio ex art. 575 cp ma nelle sue diramazioni più specialistiche, soffermando l’attenzione soprattutto sul nuovo omicidio nautico.

 

Abstract

With this paper, the Author wants to underline the cardinal point of the new article no. 589 bis of the Italian Criminal Code.

 

Premessa: il vecchio omicidio per causa d’onore

L’articolo 587 Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398), rubricato Omicidio e lesione personale a causa di onore, prima della abrogazione, così recitava: “Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella. Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni. Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall'articolo”.

La fattispecie veniva naturalmente considerata speciale rispetto all’omicidio comune ex art. 575 cp. Benché, sulla base di una mera interpretazione letterale, le due disposizioni possano presentare dei tratti di diversità, questo “caso di scuola” consentiva e consente tuttora di chiarire che è assolutamente impensabile ritenere che, abrogato l’omicidio per causa d’onore, la morte di un coniuge, di una figlia o di una sorella non possa più essere punita. Non c’è modo, pertanto, di escludere la tipicità della condotta in quanto non solo non è pensabile e contrario alle logiche di cui all’art. 15 cp, che conosce le declinazioni sia della specialità per aggiunta sia della specialità per specificazione, ma, quando anche si volesse, ipotizzando l’assurdo, negare l’esistenza di un rapporto di specialità secondo il criterio logico formale, comunque la fattispecie di cui all’art. 575 cp., per come formulata, dovrebbe ricomprendere in toto ogni forma di omicidio non separatamente tipizzato (es. omicidio colposo od omicidio del consenziente) senza esclusione alcuna.

Al più, l’unica analisi tollerabile è quella inerente alla possibile configurazione di altre fattispecie di omicidio che trovano collocazione in una diversa disposizione codicistica. Ma nulla vi è più di questo e nulla più può essere aggiunto. Come si direbbe nel gergo giuridico delle più frequenti, classiche e conosciute scuole fornesi “tanto si doveva”.

 

Segue: le diverse problematiche discendenti dalla morte come conseguenza di altro delitto ex art. 586 cp. Brevi cenni

La fattispecie di omicidio “comune” merita pur sempre di essere rapportata alle ipotesi di omicidio più complesse. Ci si riferisce, in questo caso, alla morte come conseguenza di altro (eterogeneo) delitto ex art. 586 cp. L’obiettivo che ci si prefigge di raggiungere è quello di evidenziare non tanto la peculiarità discendente dal piano soggettivo, risolta a mezzo della sostituzione del binomio dolo misto a responsabilità oggettiva con il binomio dolo misto a colpa, quanto piuttosto la dinamica oggettiva. La fattispecie nasce dolosa e connessa a reati che tutelano un diverso bene giuridico e muore “almeno” colposa con la verificazione dell’evento morte come conseguenza non voluta (non dolosa) delle condotte materiali integranti un delitto che prevede la verificazione di un evento di diversa natura.

 

L’introduzione del nuovo omicidio nautico

L’articolo 589-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 589-bis (Omicidio stradale o nautico).

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La pena di cui al quarto comma si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto. Alla rubrica dell'articolo 589-ter del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nautico».

Come emerge dal mero dato normativo, l’intervento legislativo ha inciso espandendo la fattispecie incriminatrice ed includendo in essa le ipotesi di omicidio connesso alla violazione delle regole della navigazione marittima o al mancato possesso di patente nautica.

La norma, dunque, racchiude in sé due diversi delitti, tanto da manifestarsi le due ipotesi come alternative tra loro e non cumulative: il delitto di omicidio stradale ed il delitto di omicidio nautico. Si potrebbe sostenere, pertanto (ma la dottrina Autorevole ed Esperta dovrà fare la sua parte) che si sia di fronte ad una norma a più fattispecie, alternative tra loro in quanto o si verifica l’una o si verifica l’altra, risultando tendenzialmente impossibile la verificazione di entrambe.

 

Quesito conclusivo: ci saranno nuove fattispecie e, in caso di risposta affermativa, avranno una durata maggiore rispetto al passato?

La fattispecie introdotta impone di considerare che il legislatore ha operato una sorta di ritorno al passato, ricominciando ad introdurre nuove fattispecie di omicidio che riducono l’ambito applicativo dell’art. 575 cp, ovvero dell’omicidio comune al pari di quanto si intese fare all’epoca dell’inserimento dell’art. 587 cp, ovvero dell’omicidio per causa d’onore.

Bibliografia e Letture consigliate

  • Legge n. 138 del 2023 su www.normattiva.it;
  • Nel Diritto Norme e Tributi Plus, L'Omicidio nautico è legge - La Camera ha approvato definitivamente il testo, Sez. Penale, 20 Settembre 2023;
  • N. Cottone, Omicidio nautico e lesioni gravi o gravissime in mare: ecco cosa prevede la nuova legge, Servizio Via libera definitivo della Camera, 18 settembre 2023, in Riv. IlSole24ore.