La potestà regolamentare degli enti locali nel sistema delle fonti dopo il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147: autonomia normativa, principi costituzionali e limiti legislativi

Il gioco della vita
Ph. Giorgia Pavani / Il gioco della vita

La potestà regolamentare degli enti locali nel sistema delle fonti dopo il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147: autonomia normativa, principi costituzionali e limiti legislativi

Abstract

Il contributo analizza il rapporto tra Costituzione, legge e potestà regolamentare degli enti locali alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, soffermandosi sulle ricadute che la riforma determina sull’autonomia normativa e finanziaria degli enti territoriali.

L’indagine muove dal quadro costituzionale delineato dagli artt. 114, 117, 118 e 119 Cost., per approfondire la collocazione dei regolamenti locali nel sistema delle fonti e i limiti entro i quali Comuni e altri enti territoriali possono esercitare la propria potestà normativa.

Particolare attenzione è dedicata al rapporto tra principio di legalità, riserva di legge, autonomia regolamentare e potestà legislativa statale e regionale, con specifico riguardo ai settori nei quali l’intervento regolamentare locale incide sulla disciplina dei rapporti con cittadini e imprese e sull’organizzazione e gestione delle entrate dell’ente.

La riforma viene pertanto esaminata non soltanto sotto il profilo della distribuzione formale delle competenze, ma anche nella prospettiva dell’effettività dell’autonomia locale e della necessità di assicurare coerenza tra fonti sovraordinate e disciplina regolamentare.

L’analisi evidenzia, infine, le principali questioni interpretative e applicative derivanti dal nuovo assetto, proponendo alcune riflessioni sul ruolo del regolamento quale strumento di attuazione delle scelte normative e amministrative dell’ente, nonché sui possibili margini di innovazione riconoscibili all’autonomia locale nel rispetto dei principi costituzionali e dei vincoli legislativi.

Ne emerge una lettura della potestà regolamentare non quale mera funzione esecutiva della legge, ma quale componente significativa dell’autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali, da esercitare tuttavia entro un sistema di fonti caratterizzato da precisi limiti di competenza, gerarchia e legalità.

Premessa: la questione delle fonti nella nuova fiscalità locale

Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, recante “Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale”, costituisce un ulteriore passaggio nel processo di trasformazione del sistema tributario territoriale italiano.

Il provvedimento interviene su un sistema già caratterizzato da una pluralità di fonti - costituzionali, legislative statali, legislative regionali, regolamentari locali e, per taluni profili, amministrative - accentuando la necessità di una ricostruzione organica dei rispettivi ambiti di competenza.

La questione non è meramente classificatoria: individuare il corretto rapporto tra Costituzione, legge e regolamento comunale significa stabilire, in concreto, chi possa disciplinare che cosa in materia tributaria, con quali limiti e secondo quali criteri.

La risposta assume particolare rilievo perché l’autonomia finanziaria riconosciuta agli enti territoriali dall’art. 119 Cost. deve necessariamente convivere con la riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost. e con i principi di capacità contributiva, uguaglianza e progressività desumibili dall’art. 53 Cost.

Il problema può dunque essere sintetizzato nella seguente formula: quanto più si amplia l’autonomia finanziaria dell’ente locale, tanto più delicata diviene la delimitazione della potestà normativa attraverso la quale tale autonomia viene concretamente esercitata.

Il D.Lgs. n. 147/2026 non elimina tale tensione; al contrario, per alcuni aspetti la rende più evidente.

La potestà regolamentare, pertanto, non costituisce un elemento marginale della riforma: è uno degli strumenti attraverso i quali il legislatore delegato intende rendere effettiva l’autonomia finanziaria locale.

Il fondamento costituzionale: dagli artt. 23 e 53 all’art. 119 Cost.

Il punto di partenza della ricostruzione deve essere individuato nel rapporto tra gli artt. 23 e 119 della Costituzione.

L’art. 23 Cost. dispone che nessuna prestazione personale o patrimoniale possa essere imposta se non in base alla legge. In materia tributaria, la norma esprime il principio di legalità dell’imposizione e impedisce che la scelta fondamentale relativa all’an e al quantum del sacrificio patrimoniale possa essere rimessa integralmente a una fonte secondaria.

L’art. 53 Cost., a sua volta, impone che il sistema tributario sia informato a criteri di capacità contributiva e di progressività; ne deriva che la disciplina del prelievo non può essere valutata soltanto secondo il criterio formale della competenza della fonte, ma deve essere verificata anche alla luce dei principi sostanziali che governano l’imposizione.

A fronte di tali esigenze, l’art. 119 Cost. riconosce a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni autonomia finanziaria di entrata e di spesa, attribuendo loro risorse autonome e la possibilità di stabilire e applicare tributi ed entrate propri “in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”.

La disposizione contiene dunque, contemporaneamente, una garanzia di autonomia e una clausola di conformazione: l’autonomia tributaria locale non è autonomia assoluta; è autonomia costituzionalmente riconosciuta, ma esercitabile “in armonia con la Costituzione” e nel rispetto dei principi di coordinamento.

È precisamente in questo spazio che deve essere collocata la potestà regolamentare.

La Corte costituzionale ha chiarito, già con la sentenza n. 37 del 2004, che la riserva di legge dell’art. 23 Cost. impone che almeno gli aspetti fondamentali dell’imposizione siano disciplinati a livello legislativo e che, non essendo gli enti locali titolari di potestà legislativa, debba essere legislativamente delimitato l’ambito entro il quale può esplicarsi la loro potestà regolamentare.

La Corte ha altresì precisato che, in assenza di una compiuta attuazione dell’art. 119 Cost., la legislazione statale conserva una significativa competenza nella disciplina dei tributi locali istituiti dalla legge statale.

Questa impostazione conserva una rilevanza sistematica anche nel 2026, pur dovendo essere riletta alla luce dell’evoluzione legislativa intervenuta nel frattempo.

La potestà regolamentare locale quale potestà normativa “derivata”

La potestà regolamentare tributaria degli enti locali deve essere qualificata come potestà normativa secondaria e derivata, ma non per questo meramente esecutiva.

La distinzione è fondamentale.

Il regolamento comunale non è una semplice circolare amministrativa né un atto organizzativo interno; esso è una fonte normativa destinata a disciplinare, con efficacia generale, una parte del rapporto tributario. Al tempo stesso, però, non può sostituirsi alla legge nell’individuazione degli elementi essenziali del tributo.

L’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 rappresenta, in questa prospettiva, uno dei principali punti di riferimento della potestà regolamentare tributaria degli enti locali. La giurisprudenza costituzionale ha recentemente richiamato espressamente tale disposizione quale disciplina generale della potestà regolamentare di Comuni e Province in materia tributaria.

Il problema interpretativo consiste allora nella delimitazione dello spazio che separa:

  1. la disciplina legislativa essenziale del tributo;
  2. la disciplina regolamentare integrativa e attuativa;
  3. l’attività amministrativa di concreta applicazione.

La linea di confine non può essere fissata una volta per tutte attraverso un’elencazione astratta, essa deve essere individuata tributo per tributo, verificando quanto spazio la legge abbia effettivamente attribuito all’'autonomia locale.

Il criterio dovrebbe essere quello della sufficiente determinazione legislativa della fattispecie impositiva, accompagnata dalla rimessione al regolamento degli aspetti di concreta modulazione e applicazione.

Ne deriva una conseguenza importante: il regolamento può essere ampio, ma non può essere originario.

Il decreto legislativo n. 147/2026 e il rafforzamento dell’autonomia regolamentare

La novità sistematica più significativa della riforma consiste nel collegamento esplicito tra autonomia finanziaria e potestà regolamentare.

L’art. 14 della legge n. 111/2023 aveva già posto come criterio direttivo il consolidamento dell’autonomia finanziaria “nell’ambito della potestà regolamentare degli enti locali”, in attuazione dell’art. 119 Cost., insieme alla razionalizzazione dei tributi locali e alla salvaguardia della loro “manovrabilità”.

Il legislatore delegato si colloca quindi all’interno di una traiettoria precisa: l’autonomia finanziaria non viene concepita esclusivamente come disponibilità di risorse, ma anche come capacità dell’ente di governare normativamente il proprio sistema delle entrate.

È un passaggio concettualmente rilevante.

L'autonomia finanziaria può infatti essere distinta almeno in tre dimensioni:

  • autonomia nella disponibilità delle risorse;
  • autonomia nella determinazione del prelievo;
  • autonomia nella gestione del rapporto con il contribuente.

Il D.Lgs. n. 147/2026 tende a rafforzare soprattutto la seconda e la terza dimensione.

L’art. 1 del decreto impone infatti agli enti locali di sviluppare forme di collaborazione con il contribuente, attraverso informazione, assistenza, semplificazione degli adempimenti, prevenzione degli errori, strumenti premiali, accessibilità dei servizi, compensazione tra tributi e tempestività dei rimborsi. La stessa disposizione impone agli enti di assicurare l’applicazione dei principi generali dello Statuto dei diritti del contribuente e di adeguare i propri ordinamenti a tali principi.

La potestà regolamentare assume così una dimensione nuova: non soltanto potestà di imposizione, ma anche potestà di conformazione del rapporto tributario.

Dal regolamento “impositivo” al regolamento “relazionale”

Questa evoluzione merita particolare attenzione.

Nella concezione tradizionale il regolamento tributario comunale era prevalentemente diretto a disciplinare:

  • aliquote;
  • riduzioni;
  • esenzioni;
  • modalità di versamento;
  • procedure dichiarative;
  • accertamento e riscossione.

Nel nuovo modello, il regolamento tende invece a diventare uno strumento attraverso il quale l’ente disciplina l’intero rapporto amministrativo con il contribuente.

L’art. 1 del D.Lgs. n. 147/2026 è significativo proprio sotto questo profilo: l’ente locale è chiamato a prevenire l’errore, assistere il contribuente, semplificare gli adempimenti, assicurare l’accessibilità ai servizi e garantire la parità del trattamento agevolativo indipendentemente dallo strumento di riscossione utilizzato.

Si afferma così una concezione della potestà regolamentare come strumento di amministrazione responsabile del tributo.

La conseguenza è di ordine metodologico: il regolamento comunale dovrebbe essere sottoposto non soltanto al tradizionale controllo di compatibilità con la legge istitutiva del tributo, ma anche a un più ampio controllo di coerenza con i principi dello Statuto del contribuente.

Il regolamento diviene pertanto uno dei luoghi nei quali il principio di buona amministrazione tributaria si concretizza.

La legge come fonte di delimitazione dell’autonomia

Il rafforzamento della potestà regolamentare non deve tuttavia essere confuso con una trasformazione del regolamento in fonte primaria: è proprio questo il punto nel quale il principio di autonomia deve essere coordinato con la riserva di legge.

La Corte costituzionale ha più volte sottolineato che gli enti locali non dispongono di potestà legislativa e che la disciplina dei tributi locali deve pertanto essere costruita attraverso un rapporto tra fonte primaria e fonte regolamentare. La sentenza n. 37 del 2004 (depositata il 26 gennaio 2004) rimane, sotto questo profilo, uno dei precedenti fondamentali: la legge deve disciplinare gli aspetti fondamentali dell’imposizione, mentre il regolamento opera negli spazi che la legge gli attribuisce.

La sentenza della Corte Costituzionale 2 dicembre 2004 n. 372, ha ulteriormente precisato che possono astrattamente esistere modelli normativi a due o tre livelli - statale, regionale e locale - purché sia rispettata la riserva di legge e sia adeguatamente definito lo spazio di autonomia della fonte secondaria.

Ne consegue che il rapporto tra legge e regolamento non deve essere interpretato secondo un modello puramente gerarchico, ma attraverso un criterio di competenza normativa funzionale, ove la legge determina il perimetro dell’autonomia; il regolamento esercita l’autonomia all’interno di quel perimetro.

La manovrabilità dei tributi come criterio di autonomia

Particolarmente significativo è il riferimento contenuto nella legge delega alla salvaguardia della “manovrabilità” dei tributi locali; manovrabilità che rappresenta il punto di equilibrio tra autonomia e responsabilità.

Un ente locale può essere realmente autonomo soltanto se dispone di margini per modulare le proprie entrate in relazione alle esigenze finanziarie della comunità; ma la manovrabilità non può equivalere a discrezionalità illimitata.

L’ente deve infatti operare nel rispetto:

  • della capacità contributiva;
  • dell’uguaglianza;
  • della ragionevolezza;
  • della proporzionalità;
  • del divieto di doppia imposizione;
  • della disciplina legislativa del tributo;
  • degli equilibri di bilancio;
  • dei principi dello Statuto del contribuente.

Il regolamento tributario diventa pertanto una fonte nella quale devono essere contemporaneamente salvaguardati interesse finanziario dell’ente e posizione giuridica del contribuente.

Un esempio paradigmatico: IMU, TARI e canone unico

La concreta disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 147/2026 conferma la persistenza di un modello nel quale la legge statale definisce numerosi elementi essenziali e lascia al Comune spazi differenziati di regolamentazione.

In materia di IMU, il decreto interviene, tra l’altro, sulla disciplina dichiarativa, prevedendo una nuova disciplina telematica e modificando le modalità attraverso cui vengono attestati determinati presupposti per le agevolazioni.

In materia di TARI, il decreto interviene su presupposto, riduzioni, dichiarazioni e rapporti con il servizio pubblico e con il mercato, prevedendo anche specifiche conseguenze regolamentari per le utenze non domestiche e per determinate forme di compostaggio.

È particolarmente significativo che la stessa disposizione continui ad attribuire al Comune la disciplina regolamentare di taluni aspetti della TARI: il legislatore statale, dunque, non elimina la potestà regolamentare, ma la conforma analiticamente.

Ancora più evidente è il caso del canone unico; l’art. 30 del D.Lgs. n. 147/2026 stabilisce che, dal 2026, alle delibere di approvazione dei regolamenti e delle tariffe del canone unico si applicano le disposizioni sulla pubblicazione delle delibere comunali relative alle entrate.

Il legislatore non interviene quindi soltanto sul contenuto sostanziale del prelievo, ma anche sulla efficacia temporale della normazione locale.

Questo dato è particolarmente significativo: l’autonomia regolamentare non consiste soltanto nel poter stabilire una regola, ma nel poterla stabilire secondo procedure, termini e forme che ne garantiscano conoscibilità ed efficacia.

Il principio di pubblicità quale condizione di effettività della potestà regolamentare

La disciplina del canone unico evidenzia un profilo spesso sottovalutato: la potestà regolamentare non è effettiva se la norma locale non è adeguatamente conoscibile.

Il sistema di trasmissione e pubblicazione delle deliberazioni comunali attraverso il Portale del federalismo fiscale introduce infatti un elemento di pubblicità qualificata della normazione tributaria locale; l’art. 30 del D.Lgs. n. 147/2026 estende espressamente al canone unico il regime previsto dall’art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del decreto-legge n. 201/2011.

Il principio di conoscibilità assume una duplice funzione: da un lato, garantisce il contribuente; dall’altro, condiziona la stessa efficacia della potestà normativa dell’ente.

Il regolamento comunale diviene così una fonte che, per produrre effetti nei confronti della generalità dei consociati, deve inserirsi in un circuito istituzionale di pubblicità.

Ne deriva una concezione moderna della legalità tributaria locale nella quale legalità, pubblicità e affidamento costituiscono elementi strettamente collegati.

Il limite della fonte secondaria: il regolamento non può “creare” il tributo

Uno dei principali profili critici riguarda il rischio di attribuire al regolamento un ruolo sostanzialmente primario.

L’ente locale non può, attraverso il regolamento:

  • creare un nuovo presupposto impositivo privo di base legislativa;
  • individuare nuovi soggetti passivi oltre i limiti fissati dalla legge;
  • ampliare la base imponibile in assenza di autorizzazione legislativa;
  • introdurre aliquote oltre i limiti legislativamente consentiti;
  • trasformare una facoltà regolamentare in un obbligo tributario non previsto dalla legge;
  • disapplicare una disciplina legislativa inderogabile.

La fonte regolamentare può invece esercitare, quando la legge lo consente, una funzione di specificazione, modulazione, organizzazione e attuazione.

È proprio tale distinzione a consentire di conciliare l’art. 23 con l’art. 119 Cost.: la riserva di legge, infatti, non implica necessariamente che ogni dettaglio del rapporto tributario debba essere disciplinato dalla legge; implica che la legge assuma la responsabilità delle scelte fondamentali del prelievo, lasciando alla fonte secondaria uno spazio normativo sufficientemente determinato.

Il problema della “densità” della legge

La questione più complessa non è dunque stabilire se il regolamento possa intervenire, ma quanto debba essere densa la disciplina legislativa che lo autorizza: una legge eccessivamente dettagliata può comprimere l’autonomia locale fino a renderla nominale.

Una legge eccessivamente generica, al contrario, rischia di trasferire alla fonte secondaria decisioni che, per la loro natura, dovrebbero essere assunte dal legislatore.

Si tratta di una vera e propria questione di equilibrio costituzionale: l’art. 119 Cost. richiede autonomia; l’art. 23 Cost. richiede legalità; l’art. 53 Cost. richiede una conformazione sostanziale del prelievo ai criteri di capacità contributiva.

Il punto di equilibrio non può essere individuato in astratto, ma deve essere ricercato attraverso una verifica concreta della struttura del singolo tributo.

In questo senso, il D.Lgs. n. 147/2026 dovrebbe essere letto non come un semplice ampliamento quantitativo della potestà regolamentare, ma come una ridefinizione qualitativa delle funzioni della normazione locale.

La potestà regolamentare come strumento di attuazione dello Statuto del contribuente

Un’altra novità sistematica è rappresentata dal collegamento tra autonomia locale e Statuto dei diritti del contribuente.

L’art. 1 del D.Lgs. n. 147/2026 stabilisce espressamente che regioni ed enti locali assicurino l’applicazione dei principi generali dell’ordinamento tributario contenuti nella legge n. 212/2000 e adeguino a essi i propri ordinamenti, nel rispetto della propria autonomia.

Il regolamento comunale assume così anche una funzione di attuazione locale dei principi generali dell’ordinamento tributario.

Ciò comporta una conseguenza importante: la legittimità del regolamento non può essere valutata esclusivamente in rapporto alla legge istitutiva del tributo.

Occorre verificare anche la sua compatibilità con:

  • principio di buona fede;
  • tutela dell’affidamento;
  • chiarezza e trasparenza;
  • proporzionalità;
  • effettività del contraddittorio nei casi previsti;
  • semplificazione degli adempimenti;
  • conoscibilità delle regole;
  • correttezza dell’azione amministrativa.

La riforma produce dunque una progressiva costituzionalizzazione materiale del regolamento tributario locale: esso diviene sede di concreta attuazione di principi che hanno la loro fonte nella Costituzione e nella legislazione generale sul rapporto tributario.

Il rischio della frammentazione territoriale

L’ampliamento della potestà regolamentare presenta, tuttavia, un problema non trascurabile: la possibile frammentazione territoriale.

Se ogni Comune dispone di ampi margini di disciplina, contribuenti collocati in territori diversi possono essere assoggettati a regole differenti.

La differenziazione non è di per sé incompatibile con l’autonomia locale; anzi, costituisce una delle ragioni dell’autonomia.

Il problema nasce quando la differenziazione non risulti collegata a effettive esigenze territoriali o quando produca discipline irragionevolmente divergenti.

Il principio di uguaglianza, pertanto, non impone necessariamente una uniformità assoluta del sistema tributario locale, ma richiede che le differenze normative siano riconducibili a una ragionevole giustificazione.

In questa prospettiva, l’autonomia locale deve essere intesa come differenziazione responsabile, non come frammentazione arbitraria.

Autonomia finanziaria e responsabilità politica

La potestà regolamentare tributaria presenta anche una rilevante dimensione istituzionale: attribuire a un Comune la possibilità di modulare il proprio prelievo significa attribuirgli una parte della responsabilità politica delle conseguenze finanziarie di quella scelta.

L’autonomia fiscale diventa pertanto un meccanismo di responsabilizzazione: se il Comune aumenta il prelievo per finanziare determinati servizi, il rapporto tra imposizione e spesa diviene maggiormente visibile alla collettività; se, al contrario, riduce il prelievo, deve assumere la responsabilità della corrispondente riduzione delle risorse disponibili o della necessità di reperire entrate alternative.

In questo senso, l’autonomia tributaria costituisce una componente della stessa democrazia finanziaria locale.

Il regolamento tributario non è dunque soltanto un atto tecnico: è anche uno strumento attraverso il quale l’ente rende visibile il rapporto tra entrate, servizi e responsabilità amministrativa.

Il rapporto con gli equilibri di bilancio

La legge delega n. 111/2023 collega espressamente la manovrabilità dei tributi locali alla garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio; ciò conferma che l’autonomia tributaria non può essere separata dalla responsabilità finanziaria.

Il regolamento comunale dovrebbe quindi essere preceduto da una valutazione degli effetti finanziari delle scelte normative.

Particolarmente delicata è la disciplina delle agevolazioni: una riduzione tributaria costituisce infatti, dal punto di vista dell’ente, una scelta di allocazione delle risorse; il minor gettito derivante dall’agevolazione deve essere compatibile con l’equilibrio finanziario complessivo.

Ne deriva che il regolamento dovrebbe contenere, ove necessario, criteri sufficientemente chiari circa:

  • destinatari dell’agevolazione;
  • presupposti;
  • durata;
  • modalità di richiesta;
  • documentazione;
  • cause di decadenza;
  • eventuale cumulabilità;
  • limiti finanziari.

L’autonomia regolamentare diviene così inseparabile dalla programmazione finanziaria.

Il caso dell’IMU sulla rendita catastale impugnata

Un esempio particolarmente significativo della nuova configurazione del rapporto tra legge e attività locale è costituito dall’art. 32 del D.Lgs. n. 147/2026.

La disposizione disciplina il caso di impugnazione della rendita catastale rettificata dall’Agenzia delle entrate, prevedendo che il Comune possa accertare l’eventuale maggiore imposta derivante dalla differenza tra rendita proposta e rendita rettificata, entro il termine previsto dalla disposizione e con applicazione dei soli interessi legali. Contestualmente, disciplina il diritto del contribuente al rimborso delle somme versate e non dovute.

La norma dimostra come la disciplina legislativa possa intervenire in modo puntuale sul procedimento tributario locale, lasciando al Comune il compito di applicare la disciplina al caso concreto.

L’esempio è utile perché evidenzia un dato strutturale: l’autonomia finanziaria non coincide con l’autonomia procedimentale assoluta.

Il legislatore può infatti disciplinare direttamente termini, presupposti e conseguenze dell’attività accertativa quando ciò sia funzionale all’esigenza di uniformità del sistema.

Il problema dei rapporti tra regolamento e delibera tariffaria

Occorre inoltre distinguere il regolamento dalla deliberazione tariffaria: il regolamento contiene normalmente la disciplina generale e astratta del tributo; la deliberazione tariffaria opera invece, nei limiti consentiti dalla legge, sulla concreta determinazione delle aliquote e delle tariffe.

La distinzione non è puramente formale: il regolamento deve rispettare la gerarchia delle fonti; la deliberazione deve rispettare tanto la legge quanto il regolamento.

Ne deriva una sequenza normativa: Costituzione → legge statale/regionale secondo il riparto di competenza → regolamento locale → deliberazione tariffaria → atto applicativo.

La riforma del 2026 conferma l’importanza di tale sequenza, soprattutto attraverso la disciplina della pubblicazione delle delibere e dei regolamenti.

Il rispetto delle forme di pubblicazione non costituisce quindi un adempimento meramente burocratico: rappresenta una condizione di efficacia della normazione tributaria locale.

Una possibile “teoria del controllo multilivello”

Alla luce della riforma può essere proposta una ricostruzione del controllo di legittimità del regolamento tributario locale articolata su quattro livelli.

Primo livello: controllo costituzionale

Occorre verificare la compatibilità con gli artt. 3, 23, 53, 97, 114, 117 e 119 Cost.

Secondo livello: controllo legislativo

Occorre verificare la conformità alla legge istitutiva del tributo e alle altre disposizioni statali o regionali applicabili.

Terzo livello: controllo statutario e ordinamentale

Occorre verificare la compatibilità con lo Statuto dei diritti del contribuente, con le norme sull’ordinamento degli enti locali e con gli altri principi generali dell’azione amministrativa.

Quarto livello: controllo finanziario

Occorre verificare l’impatto della disciplina sugli equilibri di bilancio e sulla sostenibilità delle agevolazioni, riduzioni o altre misure aventi effetti sul gettito.

Questa metodologia potrebbe essere utilmente incorporata nella prassi di redazione dei regolamenti comunali.

Il possibile contenzioso sul regolamento tributario

L’ampliamento della potestà regolamentare potrebbe produrre, inevitabilmente, una crescita del contenzioso concernente non soltanto gli atti applicativi, ma anche la legittimità delle disposizioni regolamentari.

Il giudice tributario potrà essere chiamato a verificare se la pretesa tributaria trovi effettivo fondamento nella combinazione tra legge e regolamento.

Il giudizio potrebbe quindi assumere una struttura “a ritroso”: dall’atto impositivo si risale alla norma regolamentare, dalla norma regolamentare alla legge e dalla legge ai parametri costituzionali.

La questione della legittimità del regolamento diviene pertanto parte integrante della tutela del contribuente; ne consegue che la qualità tecnica della normazione locale assume un rilievo processuale diretto.

Un regolamento ambiguo, contraddittorio o eccedente rispetto alla legge può infatti generare non soltanto problemi amministrativi, ma anche un significativo contenzioso.

Considerazioni critiche: autonomia reale o autonomia regolamentata?

La principale questione critica che la riforma pone può essere formulata in termini apparentemente paradossali: l’ampliamento dell’autonomia regolamentare coincide realmente con un ampliamento dell’autonomia tributaria?

La risposta non può essere univoca: da un lato, il legislatore riconosce espressamente la potestà regolamentare come strumento dell'autonomia finanziaria e valorizza la manovrabilità dei tributi locali; dall’altro lato, lo stesso legislatore continua a disciplinare direttamente numerosi aspetti dei tributi locali, come dimostrano le modifiche apportate nel 2026 alla disciplina dell’IMU, della TARI e del canone unico.

Il risultato è quindi un’autonomia ampia nella gestione, ma fortemente conformata nella struttura.

Non si tratta necessariamente di una contraddizione; la struttura multilivello del sistema tributario richiede infatti che alcuni elementi rimangano uniformi sul territorio nazionale, mentre altri possano essere differenziati a livello locale.

Il problema vero consiste nel determinare se gli spazi riservati al regolamento siano sufficientemente ampi da consentire una concreta responsabilizzazione finanziaria dell’ente.

La prospettiva costituzionale futura

Il D.Lgs. n. 147/2026 potrebbe quindi rappresentare non il punto di arrivo, ma una fase ulteriore di un processo iniziato con la revisione dell’art. 119 Cost. nel 2001.

La giurisprudenza costituzionale dei primi anni successivi alla riforma aveva evidenziato la permanenza di una forte centralità della legislazione statale nella disciplina dei tributi locali. La sentenza n. 37 del 2004 affermava espressamente che, in assenza della fondamentale legislazione di coordinamento, lo Stato conservava la possibilità di intervenire anche dettagliatamente sui tributi locali già esistenti.

Il problema contemporaneo è diverso: dopo oltre vent’anni dalla riforma del Titolo V e dopo la progressiva attuazione del federalismo fiscale, occorre verificare se il sistema sia ormai maturo per una più netta distinzione tra:

  • tributi di disciplina prevalentemente statale;
  • tributi regionali;
  • tributi propri degli enti locali;
  • entrate patrimoniali locali;
  • strumenti di perequazione.

Il D.Lgs. n. 147/2026 sembra muoversi verso una maggiore responsabilizzazione degli enti, ma mantiene una significativa densità normativa statale.

La futura evoluzione del sistema dipenderà quindi dalla capacità di trasformare l’autonomia regolamentare da autonomia autorizzata dalla legge ad autentico strumento di autonomia finanziaria costituzionalmente garantita.

Spunti conclusivi per una teoria della potestà regolamentare tributaria locale

Dall’analisi svolta possono essere ricavati alcuni principi interpretativi.

Primo. La potestà regolamentare tributaria locale costituisce una componente dell’autonomia finanziaria garantita dall’art. 119 Cost., ma deve essere esercitata nel rispetto della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.

Secondo. Il regolamento comunale non può istituire autonomamente un tributo in assenza di una base legislativa, né modificare gli elementi essenziali della fattispecie oltre i limiti stabiliti dalla legge.

Terzo. La legge non dovrebbe svuotare integralmente la potestà regolamentare, poiché ciò trasformerebbe l’autonomia finanziaria in una mera attribuzione formale.

Quarto. La potestà regolamentare può assumere una funzione significativa nella modulazione del prelievo, nell’attuazione delle agevolazioni e nella disciplina procedimentale, quando la legge abbia sufficientemente definito il quadro entro il quale l’ente può operare.

Quinto. Dopo il D.Lgs. n. 147/2026, il regolamento tributario deve essere considerato anche uno strumento di attuazione dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente.

Sesto. La pubblicità e la conoscibilità della disciplina locale costituiscono elementi sostanziali della legalità tributaria e non meri adempimenti formali.

Settimo. La differenziazione territoriale è fisiologica in un sistema autonomistico, purché sia ragionevole, coerente con la legge e rispettosa dei principi costituzionali.

Ottavo. L’autonomia regolamentare deve essere accompagnata da responsabilità finanziaria: ogni scelta di modulazione del prelievo deve essere valutata anche in rapporto agli equilibri di bilancio.

Osservazioni conclusive

La riforma del 2026 sembra dunque collocarsi lungo una linea evolutiva nella quale l’ente locale non è più concepito come mero terminale amministrativo di una fiscalità integralmente definita dal legislatore statale, ma come soggetto dotato di una propria capacità di conformazione del sistema delle entrate.

Tale evoluzione non comporta, tuttavia, la trasformazione del Comune in un legislatore tributario.

La Costituzione continua a imporre una precisa architettura delle fonti: la legge conserva il compito di assicurare la base giuridica dell’imposizione e di definirne gli elementi fondamentali; il regolamento locale esercita gli spazi di autonomia che la legge riconosce; l’amministrazione applica concretamente la disciplina al singolo rapporto.

La vera innovazione consiste allora nel progressivo ampliamento della qualità funzionale della potestà regolamentare.

Il regolamento non è più soltanto lo strumento con cui il Comune “applica” un tributo: è sempre più lo strumento attraverso il quale l’ente:

  • modula il prelievo;
  • organizza il rapporto con il contribuente;
  • attua i principi dello Statuto;
  • disciplina le procedure;
  • favorisce l’adempimento spontaneo;
  • coordina agevolazioni e riduzioni;
  • rende conoscibile la propria disciplina;
  • assume responsabilità per le conseguenze finanziarie delle proprie scelte.

La potestà regolamentare si colloca, quindi, in una posizione intermedia tra autonomia e legalità: è autonomia perché consente all’ente di differenziare la disciplina in funzione delle esigenze della comunità territoriale; è legalità perché tale differenziazione deve essere esercitata entro un perimetro determinato dalla Costituzione e dalla legge.

Il problema fondamentale della fiscalità locale post-riforma non è pertanto stabilire se debba prevalere lo Stato o il Comune, ma costruire un sistema nel quale la legge sia sufficientemente forte da garantire l’unità dei principi tributari e sufficientemente aperta da consentire una reale autonomia locale.

In questa prospettiva, il D.Lgs. n. 147/2026 può essere interpretato come un ulteriore passaggio verso un modello di autonomia tributaria responsabile, nel quale la potestà regolamentare costituisce il punto di incontro tra legalità dell’imposizione, autonomia finanziaria, responsabilità amministrativa e tutela del contribuente.

La questione che rimane aperta - e che probabilmente costituirà uno dei principali terreni di confronto dottrinale e giurisprudenziale dei prossimi anni - è se l’attuale livello di autonomia regolamentare sia sufficiente a dare concreta attuazione all’art. 119 Cost., oppure se il sistema continui, nonostante la riforma, a essere caratterizzato da una prevalenza sostanziale della disciplina statale.

È precisamente nella risposta a questo interrogativo che dovrà essere misurata la reale portata federalista della riforma tributaria del 2026.