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Precisazione dell’obbligo di recuperare gli aiuti di stato incompatibili

Nota a Corte di Giustizia UE, Sentenza 5 ottobre 2006, Commissione c. Francia

Con la sentenza in commento la Corte di Giustizia ha precisato la portata dell’obbligo degli Stati membri di recuperare gli aiuti di stato dichiarati incompatibili dalla Commissione, previsto dall’articolo 88 CE. In particolare, la sentenza riguarda i poteri dei giudizi nazionali nell’ambito delle procedure per il rimborso degli aiuti.

Nel luglio 2000 la Commissione aveva ritenuto che le agevolazioni concesse dal governo francese alla società Scott sotto forma di prezzo preferenziale per l’acquisto di terreni e di tariffa preferenziale della tassa di risanamento costituivano aiuti di stato vietati dall’articolo 87 CE.

La legge francese applicabile alle procedure esecutive per il recupero degli aiuti prevede che l’opposizione all’esecuzione presentata dal debitore al fine di contestare l’esistenza del credito, il suo importo o la sua esigibilità determina l’effetto sospensivo della procedura. Lo stesso effetto sospensivo è riconosciuto all’opposizione agli atti esecutivi. Nel caso di specie il beneficiario degli aiuti si era opposto agli avvisi di pagamento notificategli dalle autorità francesi con conseguente sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione. Secondo le autorità francesi l’effetto sospensivo di cui sopra aveva impedito il recupero degli aiuti entro il termine previsto dalla decisione della Commissione.

Ma, per la Commissione, la stessa previsione dell’effetto sospensivo viola le norme di diritto comunitario che regolano il recupero degli aiuti di stato. Per questa ragione, la Commissione adiva la Corte di Giustizia, lamentando che il governo francese non aveva ottemperato agli obblighi derivanti dall’articolo 249 CE e dalla decisione negativa della Commissione sui finanziamenti concessi a Scott.

La Corte ricorda che ai sensi del regolamento CE 659/1999 il recupero degli aiuti incompatibili deve avvenire con i mezzi e le procedure previste dagli ordinamenti nazionali degli Stati membri (punto 49). Tuttavia, la competenza degli Stati membri sul punto non è assoluta in quanto le regole nazionali devono rispettare alcuni standard comunitari. Le norme nazionali, tra l’altro, devono permettere l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. Solo il recupero senza indugio dell’aiuto rende possibile il ripristino della concorrenza effettiva (punto 50).

La Corte poi verifica la compatibilità dell’effetto sospensivo previsto dalla legge francese con il criterio dell’esecuzione immediata ed effettiva. La previsione dell’effetto sospensivo dei ricorsi proposti agli organi giurisdizionali nazionali impedisce il recupero dell’aiuto e il ripristino della concorrenza con la conseguenza di prorogare l’indebito vantaggio concorrenziale derivante dagli aiuti in causa (punto 52).

Inoltre, l’effetto sospensivo non può essere considerato come uno strumento necessario per garantire la tutela giurisdizionale effettiva degli interessi del beneficiario degli aiuti di fronte alla decisione della Commissione che dichiara incompatibili gli aiuti da questi ricevuti. Il beneficiario degli aiuti è comunque legittimato ad impugnare davanti i giudici comunitari la decisione mediante ricorso d’annullamento ex articolo 230 CE (punti 56-58).

D’altra parte, il beneficiario dell’aiuto, che non ha proposto ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione, pur essendovi legittimato, non può, poi, eccepirne la illegittimità davanti ai giudici nazionali nell’ambito della procedura nazionale per l’esecuzione della decisione stessa. Così facendo il beneficiario potrebbe sottrarsi al carattere definitivo che la decisione della Commissione acquista a seguito della mancata proposizione del ricorso di annullamento entro il termine di decadenza previsto dalle norme comunitarie (punto 59).

Per riassumere, spetta alla competenza esclusiva della Tribunale di Primo Grado decidere sulla legittimità della decisione della Commissione sul recupero degli aiuti di stato dichiarati incompatibili. Il Tribunale di Primo Grado è quindi la sola istanza davanti alla quale è possibile contestare la decisione della Commissione e può essere adito tramite il ricorso di annullamento. Tale ricorso è privo di effetto sospensivo salva diversa decisione del Tribunale. Per contro, i giudici nazionali possono statuire sulla legittimità della decisione della Commissione (punto 60).

In conclusione, la Corte ha ritenuto che il governo francese non ha adottato tutte le misure necessarie per il recupero degli aiuti di stato in questione e ha perciò violato gli obblighi previsti dall’articolo 249 CE e gli obblighi derivanti dalla decisione della Commissione (punto 61).

Con la sentenza in commento la Corte di Giustizia ha precisato la portata dell’obbligo degli Stati membri di recuperare gli aiuti di stato dichiarati incompatibili dalla Commissione, previsto dall’articolo 88 CE. In particolare, la sentenza riguarda i poteri dei giudizi nazionali nell’ambito delle procedure per il rimborso degli aiuti.

Nel luglio 2000 la Commissione aveva ritenuto che le agevolazioni concesse dal governo francese alla società Scott sotto forma di prezzo preferenziale per l’acquisto di terreni e di tariffa preferenziale della tassa di risanamento costituivano aiuti di stato vietati dall’articolo 87 CE.

La legge francese applicabile alle procedure esecutive per il recupero degli aiuti prevede che l’opposizione all’esecuzione presentata dal debitore al fine di contestare l’esistenza del credito, il suo importo o la sua esigibilità determina l’effetto sospensivo della procedura. Lo stesso effetto sospensivo è riconosciuto all’opposizione agli atti esecutivi. Nel caso di specie il beneficiario degli aiuti si era opposto agli avvisi di pagamento notificategli dalle autorità francesi con conseguente sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione. Secondo le autorità francesi l’effetto sospensivo di cui sopra aveva impedito il recupero degli aiuti entro il termine previsto dalla decisione della Commissione.

Ma, per la Commissione, la stessa previsione dell’effetto sospensivo viola le norme di diritto comunitario che regolano il recupero degli aiuti di stato. Per questa ragione, la Commissione adiva la Corte di Giustizia, lamentando che il governo francese non aveva ottemperato agli obblighi derivanti dall’articolo 249 CE e dalla decisione negativa della Commissione sui finanziamenti concessi a Scott.

La Corte ricorda che ai sensi del regolamento CE 659/1999 il recupero degli aiuti incompatibili deve avvenire con i mezzi e le procedure previste dagli ordinamenti nazionali degli Stati membri (punto 49). Tuttavia, la competenza degli Stati membri sul punto non è assoluta in quanto le regole nazionali devono rispettare alcuni standard comunitari. Le norme nazionali, tra l’altro, devono permettere l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. Solo il recupero senza indugio dell’aiuto rende possibile il ripristino della concorrenza effettiva (punto 50).

La Corte poi verifica la compatibilità dell’effetto sospensivo previsto dalla legge francese con il criterio dell’esecuzione immediata ed effettiva. La previsione dell’effetto sospensivo dei ricorsi proposti agli organi giurisdizionali nazionali impedisce il recupero dell’aiuto e il ripristino della concorrenza con la conseguenza di prorogare l’indebito vantaggio concorrenziale derivante dagli aiuti in causa (punto 52).

Inoltre, l’effetto sospensivo non può essere considerato come uno strumento necessario per garantire la tutela giurisdizionale effettiva degli interessi del beneficiario degli aiuti di fronte alla decisione della Commissione che dichiara incompatibili gli aiuti da questi ricevuti. Il beneficiario degli aiuti è comunque legittimato ad impugnare davanti i giudici comunitari la decisione mediante ricorso d’annullamento ex articolo 230 CE (punti 56-58).

D’altra parte, il beneficiario dell’aiuto, che non ha proposto ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione, pur essendovi legittimato, non può, poi, eccepirne la illegittimità davanti ai giudici nazionali nell’ambito della procedura nazionale per l’esecuzione della decisione stessa. Così facendo il beneficiario potrebbe sottrarsi al carattere definitivo che la decisione della Commissione acquista a seguito della mancata proposizione del ricorso di annullamento entro il termine di decadenza previsto dalle norme comunitarie (punto 59).

Per riassumere, spetta alla competenza esclusiva della Tribunale di Primo Grado decidere sulla legittimità della decisione della Commissione sul recupero degli aiuti di stato dichiarati incompatibili. Il Tribunale di Primo Grado è quindi la sola istanza davanti alla quale è possibile contestare la decisione della Commissione e può essere adito tramite il ricorso di annullamento. Tale ricorso è privo di effetto sospensivo salva diversa decisione del Tribunale. Per contro, i giudici nazionali possono statuire sulla legittimità della decisione della Commissione (punto 60).

In conclusione, la Corte ha ritenuto che il governo francese non ha adottato tutte le misure necessarie per il recupero degli aiuti di stato in questione e ha perciò violato gli obblighi previsti dall’articolo 249 CE e gli obblighi derivanti dalla decisione della Commissione (punto 61).